Art. 5 
 
 
           Proroga di termini in materia di beni culturali 
 
  1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro  il  31  marzo  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: « (( entro il 30 settembre 2015 )) ». 
  (( 1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi universitari e  di
perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e  5  dell'articolo
67  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  sono  estese  al
settore dei beni e delle attivita' culturali e sono prorogate fino al
31 dicembre  2017  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che
assume la  denominazione  di  «Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  24  dell'art.  13  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, (Interventi urgenti
          di  avvio  del  piano   "Destinazione   Italia",   per   il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13. Disposizioni urgenti per  EXPO  2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo. 
              1-23. (Omissis). 
              24.  Anche  in  vista  dell'EXPO  2015,  al   fine   di
          promuovere  il  coordinamento  dell'accoglienza  turistica,
          tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto  il
          territorio  nazionale,  di  beni  culturali  e  ambientali,
          nonche' il miglioramento dei servizi per  l'informazione  e
          l'accoglienza dei turisti,  sono  finanziati  progetti  che
          individuino uno o piu' interventi di  valorizzazione  e  di
          accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono  essere
          presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione  tra
          loro o da unioni di comuni  con  popolazione  tra  5.000  e
          150.000 abitanti. Ogni comune o  raggruppamento  di  comuni
          potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu'
          interventi  fra  loro  coordinati,  con  una  richiesta  di
          finanziamento che non potra' essere inferiore a  1  milione
          di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
          agli   interventi   previsti   sia   assumibile   l'impegno
          finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne  sia  possibile
          la conclusione entro venti mesi da  quest'ultima  data.  In
          via subordinata, possono essere finanziati anche interventi
          di  manutenzione  straordinaria   collegati   ai   medesimi
          obiettivi  di  valorizzazione  della  dotazione   di   beni
          storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica
          inseriti nei progetti di cui  al  presente  comma,  per  un
          importo non inferiore a 100.000  euro  e  non  superiore  a
          500.000 euro. Nel caso in  cui  il  costo  complessivo  del
          progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati,
          il soggetto o i soggetti interessati dovranno  indicare  la
          copertura  economica,  a  proprie  spese,  per   la   parte
          eccedente. 
              25-28. (Omissis). ». 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2,  3  e  5
          dell'art. 67  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83
          (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              «Art.  67  Fondazione  di  Studi  Universitari   e   di
          Perfezionamento sul Turismo. 
              1. (Omissis). 
              2.   La   Fondazione   provvede   alla   progettazione,
          predisposizione  e  attuazione  di  corsi   di   formazione
          superiore e di formazione continua,  anche  tramite  terzi,
          volti  allo   sviluppo   di   competenze   imprenditoriali,
          manageriali  e  politico-amministrativo  per   il   settore
          turistico.  La   Fondazione   opera   prioritariamente   in
          collaborazione con le Universita' degli  Studi  individuate
          dallo Statuto. 
              3. La Fondazione svolge altresi' attivita'  di  ricerca
          applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e puo'
          avviare    attivita'    di    promozione     e     sviluppo
          dell'imprenditorialita' nel settore turistico. 
              4. (Omissis). 
              5.  Le  attivita'  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
          realizzate nel limite di spesa di euro 2  milioni  per  gli
          anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito  delle  risorse
          effettivamente disponibili sul  bilancio  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e  finalizzate  al  settore  del
          turismo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              5-bis - 5-quater (Omissis). ».