Art. 2 Piani regionali 1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2015 i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l'attualita' degli interventi ivi inseriti per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017, redatti tenendo anche conto: a) dei progetti gia' segnalati dagli enti che hanno risposto alla nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014; b) dei progetti di edilizia scolastica gia' approvati ai sensi dell'art. 18, comma 8-quater, del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non risultano finanziati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 giugno 2014, ovvero che non sono stati a vario titolo attuati; c) degli ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili, esecutivi o definitivi appaltabili relativi a edifici scolastici di proprieta' degli enti locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti statali. A questi fini, sono considerati immediatamente cantierabili gli interventi per i quali sono state positivamente esperite le procedure di cui all'art. 106, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 7, e per i quali il Responsabile unico del procedimento abbia rilasciato una dichiarazione unilaterale analoga a quella prevista dal medesimo art. 106, comma 3. 2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualita' tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 aprile 2015 e potra' trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2015, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia: a) numero di edifici scolastici presenti nella regione; b) popolazione scolastica; c) affollamento delle strutture scolastiche. 4. Con l'autorizzazione alla stipula in favore delle Regioni dei mutui trentennali di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sulla base delle priorita' definite dalle Regioni sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alle Regioni competenti dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. 5. In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 30 settembre 2015, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche' le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle Regioni che siano in possesso di un'anagrafe di edilizia scolastica aggiornata, secondo criteri, tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 novembre 2015. 6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell'intervento. 7. In caso di contenzioso relativo alle procedure di cui al presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo', con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, differire il termine di aggiudicazione dei lavori.