Art. 2 
 
                           Piani regionali 
 
  1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, universita'
e ricerca e, per  conoscenza,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
31 marzo 2015 i piani  regionali  triennali  di  edilizia  scolastica
redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali  e  i
piani annuali, soggetti a conferma annuale circa  l'attualita'  degli
interventi ivi inseriti per gli  anni  2016  e  2017  rispettivamente
entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo  2017,  redatti  tenendo  anche
conto: 
    a) dei progetti gia' segnalati dagli enti che hanno risposto alla
nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2014 e del
16 maggio 2014; 
    b) dei progetti di edilizia scolastica gia'  approvati  ai  sensi
dell'art. 18, comma 8-quater, del decreto-legge del 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, che non risultano finanziati a seguito  dello  scorrimento  delle
graduatorie, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, come disciplinato dalla delibera del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 30 giugno 2014, ovvero che
non sono stati a vario titolo attuati; 
    c)   degli   ulteriori    progetti    esecutivi    immediatamente
cantierabili, esecutivi o definitivi appaltabili relativi  a  edifici
scolastici di proprieta' degli enti locali richiedenti e non  oggetto
di altri finanziamenti  statali.  A  questi  fini,  sono  considerati
immediatamente cantierabili gli interventi per  i  quali  sono  state
positivamente esperite le procedure di cui all'art. 106, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 7, e per i
quali il Responsabile unico del  procedimento  abbia  rilasciato  una
dichiarazione unilaterale analoga a quella prevista dal medesimo art.
106, comma 3. 
  2. I piani regionali, redatti secondo criteri di  qualita'  tecnica
ed efficienza nel rispetto dei principi di  parita'  di  trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita',  approvati  dalle
rispettive  Regioni  sono  trasmessi  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  che  procede  a  trasmetterli  al
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  ad  inserirli  in
un'unica programmazione nazionale che  deve  essere  predisposta  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
30 aprile 2015 e potra' trovare attuazione nei limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
provvede, con decreto da  adottare  entro  il  15  febbraio  2015,  a
ripartire su base regionale le risorse previste  come  attivabili  in
termini  di  volume  di  investimento  derivanti  dall'utilizzo   dei
contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge  n.
104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di  contributo
annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite  di  spesa  a
carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle risorse  su
base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla  base
dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia: 
    a) numero di edifici scolastici presenti nella regione; 
    b) popolazione scolastica; 
    c) affollamento delle strutture scolastiche. 
  4. Con l'autorizzazione alla stipula in favore  delle  Regioni  dei
mutui trentennali di cui all'art. 10, comma 1, del  decreto-legge  n.
104  del  2013,  gli   enti   locali,   risultati   beneficiari   dei
finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto  di  cui
al precedente  comma  3  del  presente  articolo,  sulla  base  delle
priorita' definite dalle  Regioni  sono  autorizzati  ad  avviare  le
procedure di gara, con pubblicazione del relativo  bando,  ovvero  di
affidamento dei lavori. Gli  enti  medesimi  danno  comunicazione  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  alle
Regioni competenti dell'avvenuto  affidamento  dei  lavori  entro  15
giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. 
  5. In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei  lavori  entro
il 30 settembre 2015, l'assegnazione viene revocata con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche'  le
eventuali economie di spesa  comunque  resesi  disponibili  all'esito
delle procedure di gara, sono accertate in sede di  monitoraggio  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
riassegnate dallo stesso prioritariamente  agli  interventi  presenti
nei piani delle Regioni che  siano  in  possesso  di  un'anagrafe  di
edilizia scolastica aggiornata, secondo criteri,  tempi  e  modalita'
stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottare entro il 30 novembre 2015. 
  6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene
conto dell'importo relativo ai lavori e delle  somme  a  disposizione
previste nel Quadro tecnico economico dell'intervento. 
  7. In caso  di  contenzioso  relativo  alle  procedure  di  cui  al
presente articolo, il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  puo',  con  proprio  decreto,  sentiti  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, differire il termine di aggiudicazione dei lavori.