Art. 11 
 
 
              Relazioni delle associazioni beneficiarie 
 
  1. Entro il 1° maggio di ogni anno le  organizzazioni  beneficiarie
trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero  e  alle  Regioni,
per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei
programmi, conformemente a quando disposto all'art. 9 del regolamento
di esecuzione. 
  2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema
in Allegato VIII.