Art. 11 Relazioni delle associazioni beneficiarie 1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi, conformemente a quando disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione. 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in Allegato VIII.