Art. 12 
 
 
                              Controlli 
 
  1. L'AGEA determina con propria circolare adottata in  accordo  con
il Ministero, i criteri  e  le  modalita'  operative  concernenti  le
verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione  dei  programmi  di
sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e  7
del regolamento di esecuzione; 
  2. Prima  del  pagamento  del  saldo  di  ciascuna  annualita'  del
programma   triennale,    l'AGEA    acquisisce    dalle    competenti
Amministrazioni i risultati del controllo svolto  per  l'accertamento
del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel  corso  dell'anno
di attuazione, come previsto dall'art.  6,  comma  1,  lett.  a)  del
regolamento di esecuzione.