Art. 12 Controlli 1. L'AGEA determina con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, i criteri e le modalita' operative concernenti le verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione; 2. Prima del pagamento del saldo di ciascuna annualita' del programma triennale, l'AGEA acquisisce dalle competenti Amministrazioni i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione.