Art. 13 Fascicolo aziendale 1. La costituzione del fascicolo aziendale e' obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno. 2. Ai sensi dell'Art. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attivita' di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti. 3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere fatto in conformita' alle disposizioni dell'Organismo pagatore territorialmente competente. 4. La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore. 5. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, e' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.