Art. 13 
 
 
                         Fascicolo aziendale 
 
  1. La costituzione del  fascicolo  aziendale  e'  obbligatoria  per
tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto
legislativo  n.  99/2004  e,  quindi,  anche  per  i  produttori  che
usufruiscono del programma di sostegno. 
  2. Ai sensi dell'Art. 25, comma 2 del D.L.  n.  5  del  2  febbraio
2012, convertito con modificazioni nella legge n.  35  del  4  aprile
2012, l'AGEA, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e
gli Organismi pagatori, utilizzano per  le  attivita'  di  rispettiva
competenza le informazioni relative  all'azienda  agricola  contenute
nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti. 
  3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo  aziendale  cartaceo  ed
elettronico, dovra' essere fatto  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'Organismo pagatore territorialmente competente. 
  4. La documentazione acquisita  per  la  costituzione/aggiornamento
del  fascicolo  aziendale  deve  essere  debitamente   archiviata   e
protocollata dall'Organismo pagatore. 
  5. Al fine di eseguire tutti i  controlli  previsti  dal  SIGC,  e'
necessario che  nel  fascicolo  aziendale  siano  presenti  tutte  le
superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che
esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.