Art. 15 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
    Roma, 10 dicembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015 
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