Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria 1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Roma, 10 dicembre 2014 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 456