Art. 2 
 
 
         Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento 
 
  1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una  durata  fissa  di
tre anni e sono attuati per annualita'. 
  2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal
1°  aprile  dell'anno  in   cui   il   programma   viene   presentato
all'autorita' competente per l'approvazione. Il primo periodo  inizia
a partire dal 1° aprile 2015. 
  3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono  presentare
il programma per uno o piu' ambiti di intervento,  ad  eccezione  del
monitoraggio e della gestione del mercato nel  settore  dell'olio  di
oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 3, par. 1, lettera  a)
del regolamento delegato. 
  4. Le associazioni di  organizzazioni  di  produttori  riconosciute
possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento. 
  5.  Le  organizzazioni  interprofessionali   riconosciute   possono
presentare il programma per uno o piu' degli ambiti di intervento  di
cui all'art. 3,  par.  1,  lettere  a),  e)  ed  f)  del  regolamento
delegato. 
  6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle  espressamente
indicate nell'Allegato II. 
  7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati  dall'art.  4
del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori  voci  di
costo indicate nell'Allegato III.