Art. 2 Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento 1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualita'. 2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal 1° aprile dell'anno in cui il programma viene presentato all'autorita' competente per l'approvazione. Il primo periodo inizia a partire dal 1° aprile 2015. 3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento, ad eccezione del monitoraggio e della gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 3, par. 1, lettera a) del regolamento delegato. 4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento. 5. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' degli ambiti di intervento di cui all'art. 3, par. 1, lettere a), e) ed f) del regolamento delegato. 6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'Allegato II. 7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'art. 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'Allegato III.