Art. 3 
 
 
        Esternalizzazioni e investimenti a utilita' ripetuta 
 
  1. L'esternalizzazione delle attivita' di una OP o di  una  AOP  e'
consentita in  conformita'  all'art.  155  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 e nel rispetto  delle  condizioni  stabilite  dall'art.  3,
paragrafo 4, del regolamento delegato. 
  2. Per gli investimenti l'organizzazione  beneficiaria  si  impegna
con atto scritto a: 
    - vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso; 
    -  non  alienare  i  beni  prima  della  fine  del   periodo   di
ammortamento (cinque anni e tre anni per i beni informatici); 
    -  non  alienare  l'investimento  fisso  prima  del  periodo   di
ammortamento, o di dieci anni per impianti di oliveti. 
  3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di  un  bene  a  un
socio per la realizzazione  del  programma,  il  beneficiario  dovra'
stipulare un atto scritto di comodato gratuito. 
  4. Per gli investimenti concessi in  comodato  gratuito  presso  le
aziende dei propri  soci,  il  beneficiario  dovra'  predisporre  una
specifica convenzione per la loro gestione,  contenente  le  seguenti
condizioni minime: 
    a)   impegno   del   socio   a   restituire   all'OP    l'oggetto
dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di: 
      - recesso; 
      - scioglimento della societa' (per i produttori organizzati  in
forma societaria); 
      - alienazione e/o  fusione  dell'azienda  senza  che  il  nuovo
soggetto subentri nella qualita' di socio della OP; 
      - richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento. 
    b)  modalita'  di   eventuale   utilizzazione   associata   degli
investimenti.