Art. 3 Esternalizzazioni e investimenti a utilita' ripetuta 1. L'esternalizzazione delle attivita' di una OP o di una AOP e' consentita in conformita' all'art. 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 4, del regolamento delegato. 2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a: - vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso; - non alienare i beni prima della fine del periodo di ammortamento (cinque anni e tre anni per i beni informatici); - non alienare l'investimento fisso prima del periodo di ammortamento, o di dieci anni per impianti di oliveti. 3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovra' stipulare un atto scritto di comodato gratuito. 4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovra' predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime: a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di: - recesso; - scioglimento della societa' (per i produttori organizzati in forma societaria); - alienazione e/o fusione dell'azienda senza che il nuovo soggetto subentri nella qualita' di socio della OP; - richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento. b) modalita' di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.