Art. 5 
 
 
               Approvazione dei programmi di sostegno 
 
  1. Entro il 15 febbraio le  Regioni  trasmettono  al  Ministero  la
valutazione dei programmi di rispettiva  competenza,  valutati  sulla
base dei criteri dell'art. 7, corredati  dalle  informazioni  di  cui
all'Allegato VI. 
  2. Nel caso in cui gli importi richiesti siano superiori al plafond
disponibile,  sara'  effettuata  una  rimodulazione   degli   importi
medesimi secondo la seguente modalita': 
    a) il 35% dell'importo da  rimodulare  viene  assegnato  ad  ogni
singola    organizzazione    beneficiaria    in     ragione     della
rappresentativita' dei soci  (numero  di  produttori  olivicoli)  che
hanno il fascicolo aziendale; 
    b) il 35% dell'importo  da  rimodulare  viene  assegnato  a  ogni
singola    organizzazione    beneficiaria    in     ragione     della
rappresentativita' della superficie olivicola dei soci che  hanno  il
fascicolo aziendale; 
    c) il 30% dell'importo da  rimodulare  viene  attribuito  a  ogni
singola  organizzazione  beneficiaria  sulla   base   del   punteggio
assegnato a ciascun programma. 
  Gli  importi  finali  ammissibili  sono  comprensivi  delle   spese
generali, se richieste,  determinate  in  maniera  forfettaria  nella
misura massima del 5%. 
  3. Entro il 25 febbraio il Ministero, che si avvale  del  Comitato,
procede: 
    - ad accertare la  conformita'  e  la  conseguente  ratifica  dei
programmi e delle risorse assegnate, trasmessi dalle Regioni; 
    - alla selezione generale dei programmi,  sulla  base  di  quanto
disposto all'art. 7; 
    -  alla  verifica  del  rispetto  dell'art.  5  del   regolamento
delegato; 
    - alla definizione degli importi ammissibili e, se del  caso,  al
loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui  all'Allegato
V, come previsto al comma 2; 
    -  alla  elaborazione  della  graduatoria  unica  nazionale   dei
programmi ammessi. 
  4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione  dei
programmi entro il 28 febbraio di ogni periodo triennale,  a  partire
dal 2015;  tuttavia,  nel  caso  in  cui  l'ammontare  degli  importi
assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle  risorse
complessivamente  disponibili,  il  Ministero,  che  si  avvale   del
Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che  ne
hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella
colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V. 
  5. Le Regioni,  conseguentemente,  provvedono  all'assegnazione  di
tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e  ne  danno
comunicazione al Ministero entro il 4 marzo. 
  6. Il Ministero verifica  il  rispetto  delle  assegnazioni  minime
previste dall'art. 5 del regolamento delegato ed  entro  il  7  marzo
comunica alle Regioni, all'AGEA e  alle  Organizzazioni  beneficiarie
l'elenco  definitivo  dei  programmi  ammissibili  con  le   relative
risorse. 
  7. Entro il 12 marzo AGEA comunica il provvedimento  definitivo  di
approvazione alle organizzazioni beneficiarie. 
  8.  A  seguito  del  provvedimento  definitivo,  le  organizzazioni
beneficiarie  adeguano  i  propri  programmi  sulla  base  di  quanto
approvato ed entro il 20 marzo lo presentano ad AGEA e, per i settori
di rispettiva competenza, alle Regioni per  le  misure  di  cui  agli
ambiti di intervento: b) c) e d) e al Ministero per le misure di  cui
agli ambiti di intervento: a), e) ed f). 
  9. Il Ministero, sulla base delle valutazioni delle Regioni  per  i
settori  di  competenza,  approva  i  programmi  adeguati  e  ne   da
comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il  31
marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (Allegato IV).