Art. 5 Approvazione dei programmi di sostegno 1. Entro il 15 febbraio le Regioni trasmettono al Ministero la valutazione dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri dell'art. 7, corredati dalle informazioni di cui all'Allegato VI. 2. Nel caso in cui gli importi richiesti siano superiori al plafond disponibile, sara' effettuata una rimodulazione degli importi medesimi secondo la seguente modalita': a) il 35% dell'importo da rimodulare viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentativita' dei soci (numero di produttori olivicoli) che hanno il fascicolo aziendale; b) il 35% dell'importo da rimodulare viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentativita' della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale; c) il 30% dell'importo da rimodulare viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma. Gli importi finali ammissibili sono comprensivi delle spese generali, se richieste, determinate in maniera forfettaria nella misura massima del 5%. 3. Entro il 25 febbraio il Ministero, che si avvale del Comitato, procede: - ad accertare la conformita' e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, trasmessi dalle Regioni; - alla selezione generale dei programmi, sulla base di quanto disposto all'art. 7; - alla verifica del rispetto dell'art. 5 del regolamento delegato; - alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'Allegato V, come previsto al comma 2; - alla elaborazione della graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi. 4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi entro il 28 febbraio di ogni periodo triennale, a partire dal 2015; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero, che si avvale del Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V. 5. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e ne danno comunicazione al Ministero entro il 4 marzo. 6. Il Ministero verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato ed entro il 7 marzo comunica alle Regioni, all'AGEA e alle Organizzazioni beneficiarie l'elenco definitivo dei programmi ammissibili con le relative risorse. 7. Entro il 12 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie. 8. A seguito del provvedimento definitivo, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato ed entro il 20 marzo lo presentano ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni per le misure di cui agli ambiti di intervento: b) c) e d) e al Ministero per le misure di cui agli ambiti di intervento: a), e) ed f). 9. Il Ministero, sulla base delle valutazioni delle Regioni per i settori di competenza, approva i programmi adeguati e ne da comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il 31 marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (Allegato IV).