Art. 6 Comitato di valutazione 1. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e' istituito un Comitato di valutazione composto da: a) tre rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente; b) un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; d) due rappresentanti designati da AGEA; e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRA-OLI. 2. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali. 3. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 5. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4.