Art. 6 
 
 
                       Comitato di valutazione 
 
  1. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale e' istituito  un  Comitato  di
valutazione composto da: 
    a) tre rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale, di cui uno  con  funzioni  di
presidente ed uno con funzioni di vicepresidente; 
    b)   un   rappresentante   del   Dipartimento   delle   politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; 
    c) tre rappresentanti delle Regioni  designati  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
    d) due rappresentanti designati da AGEA; 
    e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura  e
l'Industria Olearia, CRA-OLI. 
  2.    Il    Comitato    e'    supportato    da    una    segreteria
tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento  delle
politiche europee e internazionali. 
  3. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della  segreteria
tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello
Stato. 
  4. Le riunioni del Comitato sono valide in  presenza  dei  2/3  dei
componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
  5. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun  emolumento,
indennita' o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della
legge 3 febbraio 2011 n. 4.