Art. 7 
 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1.  La  selezione  dei  programmi  e'  effettuata  sulla  base  dei
specifici criteri di valutazione, con  relativa  attribuzione  di  un
punteggio massimo, come di seguito specificato: 
    a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 16; 
    b)  coerenza  con  gli  obiettivi  e  le  priorita'  del  settore
stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9; 
    c)  credibilita'  finanziaria   e   adeguatezza   delle   risorse
finanziarie a disposizione  dell'organizzazione  beneficiaria:  punti
max n. 6; 
    d) estensione della zona regionale interessata dal  programma  di
sostegno: punti max n. 6; 
    e) varieta' delle  situazioni  economiche  delle  zone  regionali
interessate: punti max n. 3; 
    f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza  della
partecipazione finanziaria  dell'organizzazione  beneficiaria:  punti
max n. 10; 
    g) indicatori di  efficacia  sia  qualitativi  che  quantitativi:
punti max n. 3; 
    h) valutazione dei  programmi  di  attivita'  eventualmente  gia'
svolti: punti max n. 2; 
    i) valore dell'olio di oliva prodotto: punti max 3; 
    j) valore dell'olio di oliva commercializzato: punti max 10. 
  2. Le specifiche dei criteri di  cui  al  comma  1  sono  riportate
nell'Allegato VII. 
  3. Il Comitato  e  le  Regioni  hanno  facolta'  di  chiedere  alle
organizzazioni beneficiarie integrazioni, modifiche o chiarimenti  al
programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione,  nonche'
ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza  alle  norme
comunitarie e nazionali.