Art. 7 Criteri di selezione 1. La selezione dei programmi e' effettuata sulla base dei specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato: a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 16; b) coerenza con gli obiettivi e le priorita' del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9; c) credibilita' finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 6; d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6; e) varieta' delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3; f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10; g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3; h) valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gia' svolti: punti max n. 2; i) valore dell'olio di oliva prodotto: punti max 3; j) valore dell'olio di oliva commercializzato: punti max 10. 2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'Allegato VII. 3. Il Comitato e le Regioni hanno facolta' di chiedere alle organizzazioni beneficiarie integrazioni, modifiche o chiarimenti al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.