Art. 8 Modifica dei programmi di attivita' 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le organizzazioni beneficiarie possono presentare richieste di modifica dell'annualita' successiva del programma approvato, purche' le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate. 2. Le richieste di modifica di cui al comma 1 sono presentate ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni per le misure: b) c) e d) e al Ministero per le misure: a), e) ed f). 3. Il Ministero, che si avvale del Comitato e le Regioni, valutano le domande di modifica ed entro due mesi dal loro ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'AGEA, l'accoglimento o il diniego della modifica presentata. 4. Le domande di modifica alle quali non e' stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte. 5. In deroga ai commi da 1 a 4, nel corso di ciascuna annualita' le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione. 6. La modifica di cui al comma 5 e' considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione competente.