Art. 8 
 
 
                 Modifica dei programmi di attivita' 
 
  1.  Entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno  le   organizzazioni
beneficiarie possono presentare richieste di modifica dell'annualita'
successiva del programma approvato, purche' le stesse garantiscano il
raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti  di  spesa
della quota comunitaria assegnata  e  siano  debitamente  motivate  e
documentate. 
  2. Le richieste di modifica di cui al comma 1  sono  presentate  ad
AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni  per  le
misure: b) c) e d) e al Ministero per le misure: a), e) ed f). 
  3. Il Ministero, che si avvale del Comitato e le Regioni,  valutano
le domande di modifica  ed  entro  due  mesi  dal  loro  ricevimento,
comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti  e  all'AGEA,
l'accoglimento o il diniego della modifica presentata. 
  4. Le domande di modifica alle quali non e'  stato  dato  riscontro
entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte. 
  5. In deroga ai commi da 1 a 4, nel corso di ciascuna annualita' le
organizzazioni beneficiarie possono presentare  domanda  di  modifica
delle  singole  misure  alle  condizioni  previste  dal  paragrafo  6
dell'art. 2 del regolamento di esecuzione. 
  6. La modifica di cui  al  comma  5  e'  considerata  accettata  se
l'organizzazione  beneficiaria  non  riceve  entro  un   mese   dalla
presentazione  della  domanda,  comunicazione  di  diniego  da  parte
dell'Amministrazione competente.