Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di
sostegno,  stabilito  in  euro   35.991.000,00   dall'art.   29   del
regolamento (UE) n. 1308/2013, e' ripartito conformemente all'art.  5
del regolamento delegato, come segue: 
    a) almeno il  20%  e'  destinato  all'ambito  di  intervento  sul
miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; 
    b) almeno il  15%  e'  destinato  all'ambito  di  intervento  sul
miglioramento della competitivita'  dell'olivicoltura  attraverso  la
modernizzazione; 
    c) almeno il 10% e' destinato all'ambito di  intervento  relativo
al sistema di tracciabilita', alla certificazione e alla tutela della
qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola,  in  particolare
il controllo della qualita' degli oli di oliva venduti ai consumatori
finali. 
  2. Ad integrazione del  finanziamento  unionale  le  organizzazioni
beneficiarie partecipano, ai  sensi  dell'art.  29  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi  propri  alla  realizzazione
dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al: 
    a) 12,50 % delle spese per le attivita' relative al  monitoraggio
e alla gestione del mercato nel settore dell'olio di  oliva  e  delle
olive   da   tavola,   al   miglioramento   dell'impatto   ambientale
dell'olivicoltura   e   al   miglioramento    della    competitivita'
dell'olivicoltura  attraverso  la  modernizzazione   (rispettivamente
lettere a), b) e c) dell'art. 29, par.  1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013); 
    b) 12,50 %  delle  spese  per  investimenti  in  attivita'  fisse
relative al miglioramento della qualita' della produzione di olio  di
oliva e di olive da tavola (lettera  d)  dell'art.  29,  par.  1  del
regolamento (UE) n. 1308/2013); 
    c)  25%  delle  spese  per  le  altre   attivita'   relative   al
miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva  e  di
olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE)
n. 1308/2013); 
    d) 12,50% delle spese per programmi di  attivita'  realizzati  in
tre Paesi terzi o  Stati  membri  non  produttori  da  organizzazioni
beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori,  nei
campi di attivita' di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed  f)
del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    e) 25% delle spese per le altre attivita' realizzate negli stessi
campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e)  ed  f)  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013; 
  Il cofinanziamento dei programmi e' completato da un  finanziamento
nazionale  in  misura  pari  alla  quota  di   partecipazione   delle
organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi
esclusi dal finanziamento unionale. 
  Il Ministero provvede a  chiedere  al  Ministero  dell'Economia  il
necessario  stanziamento  dei   fondi,   che   saranno   direttamente
trasferiti all'AGEA. 
  3.  Al  fine  di  garantire  un'adeguata  efficacia  dei  programmi
presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il  livello
appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma  e'
fissato, in euro 230.000 per annualita'. Tale importo  e'  ridotto  a
euro 100.000 per annualita', per i programmi  relativi  alle  Regioni
Basilicata,  Liguria,  Emilia  Romagna,  Lombardia,  Friuli   Venezia
Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.