Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 35.991.000,00 dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e' ripartito conformemente all'art. 5 del regolamento delegato, come segue: a) almeno il 20% e' destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; b) almeno il 15% e' destinato all'ambito di intervento sul miglioramento della competitivita' dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione; c) almeno il 10% e' destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilita', alla certificazione e alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualita' degli oli di oliva venduti ai consumatori finali. 2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al: a) 12,50 % delle spese per le attivita' relative al monitoraggio e alla gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitivita' dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione (rispettivamente lettere a), b) e c) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013); b) 12,50 % delle spese per investimenti in attivita' fisse relative al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013); c) 25% delle spese per le altre attivita' relative al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013); d) 12,50% delle spese per programmi di attivita' realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attivita' di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) 25% delle spese per le altre attivita' realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013; Il cofinanziamento dei programmi e' completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale. Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'Economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA. 3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma e' fissato, in euro 230.000 per annualita'. Tale importo e' ridotto a euro 100.000 per annualita', per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.