(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    L'olio "Marche" IGP deve essere  commercializzato  in  recipienti
consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non superiore a  5
litri, sigillati e provvisti di etichetta. 
    L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva
"Marche" IGP che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in
modo da poter essere distinto dal  complesso  delle  indicazioni  che
compaiono su di essa. 
    E' consentito l'uso di indicazioni che  facciano  riferimento  ad
aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. 
    L'uso di nomi di aziende, tenute e fattorie e' consentito solo se
il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda. Il riferimento al confezionamento
nell'azienda olivicola o nell'associazione  di  aziende  olivicole  o
nell'impresa situata nell'area di produzione e' consentito solo se il
confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima 
    Tali indicazioni  potranno  essere  riportate  in  etichetta  con
caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta'  di  quelli
utilizzati per l'Indicazione Geografica Protetta. 
    E' consentita la menzione che fa  riferimento  all'olio  ottenuto
con metodo biologico. 
    E' consentito l'utilizzo della dicitura  "monovarietale"  seguita
dal nome della cultivar utilizzata tra quelle  elencate  all'articolo
2. 
    E' obbligatorio indicare  in  etichetta  l'annata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 
    E'  obbligatorio  inserire  in   etichetta   e/o   nell'eventuale
retro-etichetta  il  simbolo  europeo  della  indicazione  geografica
protetta, in quadricromia o in bianco e nero.