Art. 2 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  IGRUE   provvede   a   versare
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di  cui  all'articolo
1, comma 1, sulla base di: 
    a) comunicazioni pervenute dalle regioni circa gli importi fruiti
dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta,  a  valere  sulle
risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi UE 2007-2013, come
risultanti   dalle   attestazioni   fornite   alle   stesse   regioni
dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni effettuate; 
    b) comunicazioni ricevute dalle regioni circa gli importi  fruiti
dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta,  a  valere  sulle
risorse  riprogrammate  all'interno  dei  rispettivi   programmi   UE
2007-2013, rendicontate alla Commissione europea,  distintamente  per
la quota comunitaria, statale e regionale. 
  2. Per le risorse destinate  al  credito  d'imposta  a  carico  del
bilancio della Regione Sardegna, pari a  15  milioni  di  euro,  e  a
carico del bilancio della regione Basilicata, pari a 100.000 euro, le
regioni stesse provvedono a versare all'entrata  del  bilancio  dello
Stato gli importi fruiti dagli aventi diritto. 
  3. Le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo  1
del presente decreto possono essere utilizzate per  le  compensazioni
relative  alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato   di   lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati avvenute nel periodo  compreso  tra
il 14 maggio 2011 ed il 1° giugno 2012 e tra il 2 giugno 2012  ed  il
13 maggio 2013.