Art. 2 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di: a) comunicazioni pervenute dalle regioni circa gli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi UE 2007-2013, come risultanti dalle attestazioni fornite alle stesse regioni dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni effettuate; b) comunicazioni ricevute dalle regioni circa gli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, a valere sulle risorse riprogrammate all'interno dei rispettivi programmi UE 2007-2013, rendicontate alla Commissione europea, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale. 2. Per le risorse destinate al credito d'imposta a carico del bilancio della Regione Sardegna, pari a 15 milioni di euro, e a carico del bilancio della regione Basilicata, pari a 100.000 euro, le regioni stesse provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato gli importi fruiti dagli aventi diritto. 3. Le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere utilizzate per le compensazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati avvenute nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 1° giugno 2012 e tra il 2 giugno 2012 ed il 13 maggio 2013.