(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
  La preparazione di  medicinali  per  terapia  avanzata  di  cui  al
presente decreto deve essere effettuata presso una struttura che  sia
conforme ai principi di buona pratica di fabbricazione dei medicinali
(GMP) e soggetta  al  rilascio  dell'autorizzazione  preventiva  alla
produzione da parte dell'AIFA. 
  Allo  scopo  di  ottenere  l'autorizzazione  alla  produzione,   la
struttura (laboratorio/ospedale/azienda) che  intende  produrre  tali
medicinali   deve   presentare   all'AIFA   specifica   istanza    di
autorizzazione sottoscritta dal rappresentante legale e contenente le
seguenti informazioni: 
  a) identificazione della categoria di prodotto per terapia avanzata
di cui si chiede  il  rilascio  dell'autorizzazione  (medicinale  per
terapia genica, medicinale per terapia cellulare  somatica,  prodotto
di ingegneria tissutale); 
  b)  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  e  della  sua
sicurezza (in  conformita'  al  dossier  contenente  i  requisiti  di
qualita' prodotto-specifici di cui all'allegato 1); 
  c)  dati  identificativi  della   struttura   di   produzione;   in
particolare, in applicazione del decreto del Ministro  della  sanita'
18 marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 marzo 1996,  n.
73: 
    • dati amministrativi, ubicazione e planimetria; 
    • autorizzazioni in essere; 
       servizi generali, impianti di acqua, gas compressi,  vapore  e
ogni altra utenza, impianto di condizionamento; 
    • organigramma di tutto il personale professionale e tecnico; 
    • identificazione delle  persone  responsabili  del  processo  di
produzione e del controllo qualita' e loro qualifiche e mansioni; 
    • identificazione  della  Persona  Qualificata  responsabile  del
rilascio del prodotto per il successivo impiego, che deve possedere i
requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.  219/2006
ed  identificazione  del  Responsabile  di   farmacovigilanza   della
struttura con i relativi recapiti; 
    • elenco delle attrezzature di produzione; 
    • descrizione sintetica del metodo di produzione e dei  controlli
di processo (il processo di produzione per categoria di  prodotto  e'
descritto piu' estesamente nel dossier relativo alla qualita' di  cui
ai punti 1.8 e 1.10 dell'allegato 1); 
    • elenco  della  strumentazione  in  dotazione  al  Controllo  di
Qualita'; 
  d) descrizione generale del sistema di assicurazione  di  qualita';
elenco delle procedure e dei metodi analitici impiegati; 
  f) ricevuta di pagamento effettuata secondo le modalita'  descritte
nel sito web  dell'AIFA  nel  menu'  "servizi  online  -  sistema  di
versamento  tariffe"  per  l'autorizzazione   delle   officine   alla
produzione di medicinali 
  L'autorizzazione alla produzione e'  rilasciata  a  seguito  di  un
sopralluogo ispettivo che verifichi la conformita'  della  struttura,
dei processi e delle procedure a quanto previsto dalle EU GMP (*). 
  La struttura che abbia  gia'  ottenuto  dall'AIFA  l'autorizzazione
alla produzione di medicinali  per  terapie  avanzate,  sia  a  scopo
industriale che per sperimentazione clinica, puo' essere  autorizzata
alla produzione di  medicinali  per  terapie  avanzate  di  cui  alla
presente  decreto,  per  la  stessa  tipologia   di   prodotto   gia'
autorizzato,  anche  in  assenza  di  una  nuova  ispezione,   previa
presentazione del dossier  sulla  qualita',  da  inoltrare  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. 
  La produzione  potra'  avere  luogo  solo  dopo  che  l'AIFA  avra'
rilasciato    parere    favorevole    all'istanza    di    estensione
dell'autorizzazione. 
  (*) Eudralex Vol. 4, GMP Part I.