Art. 14 
 
 
                              Vigilanza 
 
  1. I musei  dotati  di  autonomia  speciale  sono  sottoposti  alla
vigilanza del Ministero, che la  esercita,  ai  sensi  dell'art.  20,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione  generale  Musei,  d'intesa
con la Direzione generale  Bilancio.  In  particolare,  la  Direzione
generale Musei approva i bilanci e conti consuntivi dei musei  dotati
di autonomia speciale, su parere conforme  della  Direzione  generale
Bilancio. 
  2. Con riferimento alle attivita' svolte dai  direttori  dei  musei
dotati di autonomia  speciale  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, la Direzione generale Musei, ai sensi dell'art.  20,  comma
1, del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario regionale, i
poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e,  solo  in
caso di necessita' ed  urgenza,  informato  il  Segretario  generale,
avocazione  e  sostituzione.  Con  riferimento  ai  musei  dotati  di
autonomia  speciale  uffici  di  livello  dirigenziale  generale,  si
applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, lettera c),  del
medesimo decreto Presidente del Consiglio dei ministri.