Art. 18 
 
 
                       Soprintendenze speciali 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  Capo  II  del  presente  decreto  si
applicano anche alle Soprintendenze  speciali  di  cui  all'art.  30,
comma 2, lettera a), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, a  decorrere  dal  conferimento  del
relativo incarico dirigenziale ai sensi e nei  termini  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In detti istituti,
le funzioni del direttore sono svolte dal Soprintendente. 
  2. I Soprintendenti degli istituti di cui al  comma  1  esercitano,
nel territorio di rispettiva competenza,  le  funzioni  spettanti  ai
Soprintendenti Archeologia, nonche' quelle di cui all'art. 35,  comma
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  29  agosto
2014, n. 171. Restano ferme le competenze in materia  di  istituti  e
luoghi della cultura della Direzione generale Musei e  dei  direttori
del Polo museale delle  Regioni  in  cui  operano  le  Soprintendenze
speciali, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri,  29  agosto  2014,  n.  171,  nonche'  le
disposizioni di cui all'art. 16 del presente decreto. Ai musei  e  ai
luoghi  della  cultura  gestiti  dalle  Soprintendenze  speciali   si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  capo  I
del presente decreto.