Art. 2 
 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto e' il documento costitutivo del museo, ne dichiara la
missione, gli obiettivi e  l'organizzazione.  Esso  e'  elaborato  in
coerenza con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di
indirizzo  sui  criteri  tecnico-scientifici  e  sugli  standard   di
funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico  dei  musei
dell'International Council of Museums (ICOM). 
  2. Lo statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disciplina
la denominazione e la sede del museo; le  finalita',  le  funzioni  e
l'ordinamento interno dell'istituzione;  il  patrimonio  e  l'assetto
finanziario. 
  3. Lo statuto e' adottato dal Direttore del Polo museale regionale,
su proposta del  Direttore  del  museo,  e  approvato  dal  Direttore
generale Musei. Per i musei dotati di autonomia speciale, lo  statuto
e' adottato dal Consiglio di amministrazione del  museo  e  approvato
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, su proposta del Direttore generale Musei. Per i musei dotati
di  personalita'  giuridica,  lo  statuto  e'  adottato  secondo   le
modalita' previste nell'atto istitutivo dell'ente. 
  4. Lo statuto e' redatto in forma scritta  e  pubblicato  sui  siti
internet del museo, del Polo museale regionale e  del  Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,   di   seguito
«Ministero».