Art. 3 
 
 
                              Bilancio 
 
  1. Il bilancio e' il documento  di  rendicontazione  contabile  che
evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione  finanziaria
e contabile delle risorse economiche a disposizione del  museo.  Esso
e'  redatto  secondo   principi   di   pubblicita'   e   trasparenza,
individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche  allo
scopo di  consentire  la  valutazione  dell'adeguatezza  dell'assetto
economico, la regolarita' della gestione e la confrontabilita', anche
internazionale, delle istituzioni museali. 
  2. Con riferimento  ai  musei  dotati  di  autonomia  speciale,  il
bilancio  e'  redatto  e  approvato  secondo  le   disposizioni   sul
funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina  del  servizio
di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
  3. Nei musei non dotati di autonomia speciale, il  bilancio  ha  la
esclusiva natura di documento di programmazione e di  rendicontazione
delle risorse e del loro utilizzo; e'  predisposto  e  trasmesso  dal
Direttore del museo al Direttore del Polo museale regionale,  che  ne
verifica la correttezza. 
  4. Il bilancio e' redatto in forma scritta e  pubblicato  sui  siti
internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero.