Art. 12 
 
 
                 Modifiche agli articoli 49, 56 e 61 
 
  1. All'art. 49, e' inserito il seguente comma 1: «Gli  intermediari
affiggono nei propri locali, in posizione visibile  al  pubblico,  un
documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e
conforme al modello di  cui  all'allegato  n.  7A,  che  riepiloga  i
principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti
a norma del decreto e del presente Regolamento.». 
  2.  L'art.  49,  comma  2,  e'  cosi'  sostituito:   «Prima   della
sottoscrizione  di  una  proposta  o,  qualora  non  prevista,  della
conclusione  di  un  contratto  di  assicurazione,  gli  intermediari
consegnano o trasmettono al cliente: 
  a)  copia  di  una  dichiarazione,  conforme  al  modello  di   cui
all'allegato  n.   7B,   da   cui   risultino   i   dati   essenziali
dell'intermediario e della sua attivita'; 
  a-bis) nel caso di offerta fuori sede o nel caso  in  cui  la  fase
precontrattuale  si  svolga  mediante  tecniche  di  comunicazione  a
distanza, un documento conforme all'allegato n. 7A; 
  b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista  dalle
vigenti disposizioni.» 
  3. All'art. 49, e' inserito il seguente comma 2-bis:  «In  caso  di
rinnovo  o  di  stipula  di  successivi  contratti  con   lo   stesso
intermediario, i documenti di cui alle lettere a) e a-bis) del  comma
2 sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni  delle
informazioni in essi contenute.». 
  4. L'art. 49, comma 3, e' cosi'  sostituito:  «L'intermediario,  al
fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui  al  comma  2,
conserva un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la
prova del corretto invio della documentazione all'indirizzo di  posta
elettronica indicato dal medesimo.». 
  5. L'art. 49, comma 5, e' cosi'  sostituito:  «Sono  esclusi  dagli
obblighi informativi di cui ai commi 1 e  2,  lettere  a)  e  a-bis),
nonche' da quanto disposto al comma 3 in relazione a  tali  obblighi,
gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.». 
  6. All'art. 56, le parole «e 51» sono cosi' sostituite: «51 e 52». 
  7. All'art. 61, comma 1, e' inserita la lettera: «d) l'indirizzo di
posta elettronica certificata.»