Art. 12 Modifiche agli articoli 49, 56 e 61 1. All'art. 49, e' inserito il seguente comma 1: «Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento.». 2. L'art. 49, comma 2, e' cosi' sostituito: «Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o trasmettono al cliente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attivita'; a-bis) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato n. 7A; b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.» 3. All'art. 49, e' inserito il seguente comma 2-bis: «In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, i documenti di cui alle lettere a) e a-bis) del comma 2 sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.». 4. L'art. 49, comma 3, e' cosi' sostituito: «L'intermediario, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, conserva un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova del corretto invio della documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo.». 5. L'art. 49, comma 5, e' cosi' sostituito: «Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e a-bis), nonche' da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.». 6. All'art. 56, le parole «e 51» sono cosi' sostituite: «51 e 52». 7. All'art. 61, comma 1, e' inserita la lettera: «d) l'indirizzo di posta elettronica certificata.»