Art. 13 
 
 
                 Modiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 
 
  1. All'art. 2, comma  1,  dopo  la  «lettera  i)»  e'  inserita  la
lettera: «i-bis) "polizza": documento  probatorio  del  contratto  di
assicurazione ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile;». 
  2. All'art. 8, comma 2, la lettera  b)  e'  cosi'  sostituita:  «al
diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare la  modalita'
di comunicazione prescelta, con  indicazione  degli  eventuali  oneri
connessi alla stampa e  alla  trasmissione  della  documentazione  in
formato cartaceo;». 
  3. All'art. 8, comma 2, la lettera c) e'  cosi'  sostituita:  «alla
circostanza che l'impresa richiedera' al contraente la sottoscrizione
e la ritrasmissione della polizza, salvo  che  la  stessa  sia  stata
formata come documento informatico ai sensi dell'art. 11». 
  4. All'art. 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  «il  contratto
stesso» sono sostituite con le parole: «la polizza». 
  5. L'art. 10, comma 2, e' cosi' sostituito: «La trasmissione  della
documentazione di cui al comma 1 avviene, a scelta del contraente, su
supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  durevole.  La  scelta  e'
effettuata in maniera esplicita dal contraente ed e' in ogni  momento
revocabile previa comunicazione all'impresa.». 
  6. L'art. 10, comma 4, e'  cosi'  sostituito:  «Il  contraente,  su
richiesta, ha in  ogni  caso  diritto  di  ricevere  dall'impresa  in
qualunque momento i documenti di cui al comma 1 su supporto cartaceo,
nonche'  di  modificare  la  tecnica  di  comunicazione  a   distanza
utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con  il
contratto concluso. In questo caso, le  imprese  o  gli  intermediari
possono prevedere a carico del contraente  esclusivamente  gli  oneri
connessi alla stampa e  alla  trasmissione  della  documentazione  in
formato cartaceo». 
  7. L'art. 11 e' cosi' sostituito: «La polizza puo'  essere  formata
come  documento  informatico  sottoscritto  con   firma   elettronica
avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.».