Art. 13 Modiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 1. All'art. 2, comma 1, dopo la «lettera i)» e' inserita la lettera: «i-bis) "polizza": documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile;». 2. All'art. 8, comma 2, la lettera b) e' cosi' sostituita: «al diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare la modalita' di comunicazione prescelta, con indicazione degli eventuali oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo;». 3. All'art. 8, comma 2, la lettera c) e' cosi' sostituita: «alla circostanza che l'impresa richiedera' al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico ai sensi dell'art. 11». 4. All'art. 10, comma 1, lettera b), le parole «il contratto stesso» sono sostituite con le parole: «la polizza». 5. L'art. 10, comma 2, e' cosi' sostituito: «La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta e' effettuata in maniera esplicita dal contraente ed e' in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa.». 6. L'art. 10, comma 4, e' cosi' sostituito: «Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento i documenti di cui al comma 1 su supporto cartaceo, nonche' di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso. In questo caso, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo». 7. L'art. 11 e' cosi' sostituito: «La polizza puo' essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.».