Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento le imprese e gli intermediari adempiono agli obblighi di cui agli articoli 4 e 11. 3. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, secondo i termini e le modalita' indicate in apposito provvedimento.