Art. 15 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Regolamento entra in vigore trenta  giorni  dopo  la
pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,
salvo quanto disposto dal comma 2. 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del  presente  Regolamento
le imprese e gli intermediari adempiono agli  obblighi  di  cui  agli
articoli 4 e 11. 
  3. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di  entrata  in
vigore del  presente  Regolamento  comunicano  all'IVASS  il  proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, secondo i  termini  e  le
modalita' indicate in apposito provvedimento.