Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: 
  a) «cliente»: chi si accinge a stipulare un contratto  assicurativo
o ad aderire a una polizza collettiva della quale sostiene in tutto o
in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi; 
  b) «contraente»: chi stipula un contratto assicurativo o aderisce a
una polizza collettiva della quale  sostiene  in  tutto  o  in  parte
l'onere economico connesso al pagamento dei premi; 
  c) «documento  informatico»:  la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  d) «firma digitale»:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  e) «firma elettronica  avanzata»:  un  particolare  tipo  di  firma
elettronica disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
e successive modificazioni e integrazioni; 
  f) «firma elettronica qualificata»: un particolare  tipo  di  firma
elettronica avanzata disciplinata dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; 
  g) «intermediario»: la persona fisica o la  societa'  iscritta  nel
registro  unico  elettronico  degli   intermediari   assicurativi   e
riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, o nell'Elenco Annesso di cui all'art. 116 del
medesimo decreto; 
  h)  «impresa  di   assicurazione»   o   «impresa»:   l'impresa   di
assicurazione italiana e/o l'impresa di assicurazione comunitaria; 
  i) «impresa di assicurazione comunitaria» o «impresa  comunitaria»:
l'impresa di assicurazione avente  sede  legale  in  un  altro  Stato
membro,  abilitata  all'esercizio  nel  territorio  della  Repubblica
dell'attivita' assicurativa in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi; 
  j) «impresa di assicurazione italiana»  o  «impresa  italiana»:  la
societa' avente sede legale in Italia nonche' la sede  secondaria  in
Italia di impresa di assicurazione  con  sede  legale  in  uno  Stato
terzo, autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa; 
  k) «polizza»: documento probatorio del contratto di  assicurazione,
ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile; 
  l) «posta elettronica»: servizio internet  tramite  il  quale  ogni
utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando  un
computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete  attraverso
un proprio  account  di  posta  registrato  presso  un  provider  del
servizio; 
  m) «posta elettronica certificata»: sistema  di  posta  elettronica
nel quale e' fornita  al  mittente  documentazione  elettronica,  con
valenza  legale,  attestante  l'invio  e  la  consegna  di  documenti
informatici, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; 
  n) «registro»: il registro  unico  elettronico  degli  intermediari
assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  o) «strumenti di pagamento  elettronici»:  dispositivi  elettronici
e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e
il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale
per impartire un ordine di pagamento.