Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) «cliente»: chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo o ad aderire a una polizza collettiva della quale sostiene in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi; b) «contraente»: chi stipula un contratto assicurativo o aderisce a una polizza collettiva della quale sostiene in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi; c) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; d) «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; e) «firma elettronica avanzata»: un particolare tipo di firma elettronica disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; f) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; g) «intermediario»: la persona fisica o la societa' iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'Elenco Annesso di cui all'art. 116 del medesimo decreto; h) «impresa di assicurazione» o «impresa»: l'impresa di assicurazione italiana e/o l'impresa di assicurazione comunitaria; i) «impresa di assicurazione comunitaria» o «impresa comunitaria»: l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro, abilitata all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; j) «impresa di assicurazione italiana» o «impresa italiana»: la societa' avente sede legale in Italia nonche' la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa; k) «polizza»: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile; l) «posta elettronica»: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio; m) «posta elettronica certificata»: sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; n) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; o) «strumenti di pagamento elettronici»: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento.