Art. 4 Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata 1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. 2. I soggetti di cui al comma 1 indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.