Art. 8 Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico 1. Il contraente puo' revocare il consenso espresso ai sensi dell'art. 7, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. Di tale facolta' e' data apposita informativa al cliente. 2. Nel caso di cui al comma 1, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, e all'eventuale trasmissione, della documentazione in formato cartaceo. 3. Nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalita' di comunicazione di cui all'art. 7 abbia comportato l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso puo' determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.