Art. 8 
 
 
Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato
                             elettronico 
 
  1. Il contraente  puo'  revocare  il  consenso  espresso  ai  sensi
dell'art. 7, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.
Di tale facolta' e' data apposita informativa al cliente. 
  2. Nel caso di cui al  comma  1,  le  imprese  o  gli  intermediari
possono prevedere a carico del contraente  esclusivamente  gli  oneri
connessi   alla   stampa,   e   all'eventuale   trasmissione,   della
documentazione in formato cartaceo. 
  3. Nel caso in  cui  l'accettazione  da  parte  del  cliente  delle
modalita'  di  comunicazione  di  cui  all'art.  7  abbia  comportato
l'applicazione di uno sconto, indicato  in  polizza,  la  revoca  del
consenso puo' determinare, per le successive scadenze, la perdita del
beneficio inizialmente riconosciuto.