Art. 10 Ordine del giorno 1. L'ordine del giorno e' determinato dal Presidente, anche sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti. 2. Il Presidente puo' assegnare ogni argomento all'ordine del giorno ad uno o piu' relatori tra i componenti del Consiglio, affinche' ne riferiscano durante la seduta. 3. Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. Il Presidente cura che l'iscrizione o la convocazione avvengano entro un termine congruo, comunque non superiore a dieci giorni dalla richiesta. 4. Durante la seduta, ciascun Consigliere puo' chiedere che sia rinviata la trattazione di argomenti per i quali ritenga necessario acquisire approfondimenti istruttori. 5. L'ordine del giorno puo' essere integrato dal Presidente fino a 24 ore prima della riunione o dal Consiglio all'unanimita' prima dell'inizio di ciascuna riunione. 6. Gli argomenti non trattati o oggetto di rinvio ai sensi del comma 4 vengono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della riunione successiva, dove sono trattati prioritariamente, subito dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente.