Art. 10 
 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1. L'ordine del giorno e' determinato dal Presidente,  anche  sulla
base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti. 
  2. Il Presidente  puo'  assegnare  ogni  argomento  all'ordine  del
giorno ad uno  o  piu'  relatori  tra  i  componenti  del  Consiglio,
affinche' ne riferiscano durante la seduta. 
  3. Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere  l'iscrizione  di  un
argomento all'ordine del giorno e di formulare richiesta motivata  di
convocazione del Consiglio. Il Presidente cura che l'iscrizione o  la
convocazione  avvengano  entro  un  termine  congruo,  comunque   non
superiore a dieci giorni dalla richiesta. 
  4. Durante la seduta, ciascun Consigliere  puo'  chiedere  che  sia
rinviata la trattazione di argomenti per i quali  ritenga  necessario
acquisire approfondimenti istruttori. 
  5. L'ordine del giorno puo' essere integrato dal Presidente fino  a
24 ore prima della riunione  o  dal  Consiglio  all'unanimita'  prima
dell'inizio di ciascuna riunione. 
  6. Gli argomenti non trattati o oggetto  di  rinvio  ai  sensi  del
comma 4  vengono  iscritti  d'ufficio  all'ordine  del  giorno  della
riunione successiva, dove sono trattati prioritariamente, subito dopo
l'approvazione del verbale della riunione precedente.