Art. 11 Svolgimento delle riunioni del Consiglio. Quorum di validita' delle riunioni e delle deliberazioni 1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti. 2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere da lui designato. In caso di mancata designazione, presiede il Consigliere piu' anziano. 3. Gli astenuti sono considerati presenti non votanti e computati nel quorum di validita' della riunione. 4. In caso di parita' di voti espressi, prevale quello del Presidente. 5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nessuna deliberazione puo' essere adottata senza il voto favorevole di almeno tre componenti. 6. Le deliberazioni adottate sono, di norma, immediatamente esecutive.