Art. 11 
 
 
              Svolgimento delle riunioni del Consiglio. 
      Quorum di validita' delle riunioni e delle deliberazioni 
 
  1. Le riunioni del Consiglio sono valide se  sono  presenti  almeno
tre componenti. 
  2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente  o,  in
sua assenza, da un Consigliere da lui designato. In caso  di  mancata
designazione, presiede il Consigliere piu' anziano. 
  3. Gli astenuti sono considerati presenti non votanti  e  computati
nel quorum di validita' della riunione. 
  4. In  caso  di  parita'  di  voti  espressi,  prevale  quello  del
Presidente. 
  5. Le deliberazioni sono adottate  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti. Nessuna deliberazione puo' essere  adottata
senza il voto favorevole di almeno tre componenti. 
  6.  Le  deliberazioni  adottate  sono,  di  norma,   immediatamente
esecutive.