Art. 12 Partecipazione alle riunioni del Consiglio 1. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale e un funzionario della Segreteria del Consiglio, incaricato della redazione del verbale. 2. Per la trattazione di alcuni argomenti, possono essere invitati a partecipare, con funzioni referenti e senza diritto di voto, i dirigenti responsabili delle aree amministrative, i funzionari o soggetti esterni, esperti nell'argomento da trattare.