Art. 12 
 
 
             Partecipazione alle riunioni del Consiglio 
 
  1. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il  Segretario
generale e un funzionario della Segreteria del Consiglio,  incaricato
della redazione del verbale. 
  2. Per la trattazione di alcuni argomenti, possono essere  invitati
a partecipare, con funzioni referenti e  senza  diritto  di  voto,  i
dirigenti responsabili delle  aree  amministrative,  i  funzionari  o
soggetti esterni, esperti nell'argomento da trattare.