Art. 14 
 
 
                               Verbali 
 
  1. La Segreteria del  Consiglio  cura  la  redazione  del  processo
verbale della riunione, dal  quale  devono  risultare,  tra  l'altro,
l'ordine del giorno,  con  le  eventuali  integrazioni,  i  nomi  dei
presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi  essenziali  della
discussione, le decisioni adottate, l'indicazione dei Consiglieri che
abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti e, dove richiesto
e in forma sintetica, le dichiarazioni rese. 
  2. L'approvazione del verbale delle riunioni viene posta  al  primo
punto dell'ordine del giorno della successiva riunione consiliare. 
  3. Il verbale per esteso, redatto dalla Segreteria  del  Consiglio,
viene distribuito a cura  della  stessa  ai  Consiglieri  almeno  due
giorni prima della data fissata per l'approvazione. 
  4. Ai dirigenti e' trasmesso,  subito  dopo  la  riunione,  l'esito
della  trattazione  e  delle  decisioni  assunte  relativamente  alle
proposte deliberative di cui hanno curato l'istruttoria e delle quali
sia ad essi demandata l'esecuzione. Subito  dopo  l'approvazione,  ai
medesimi dirigenti e'  trasmessa  copia  dell'estratto  del  relativo
verbale. 
  5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente  e  pubblicate
sul sito dell'Autorita'. 
  6. I verbali sono sottoscritti dal funzionario della Segreteria del
Consiglio  che  li  ha  redatti,  dal  Segretario  generale   e   dal
Presidente. 
  7. I processi verbali delle riunioni  sono  raccolti  e  conservati
presso la Segreteria del Consiglio e  pubblicati  nella  cartella  di
rete dedicata e usufruibile da tutti i dipendenti dell'Autorita'.