Art. 14 Verbali 1. La Segreteria del Consiglio cura la redazione del processo verbale della riunione, dal quale devono risultare, tra l'altro, l'ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate, l'indicazione dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti e, dove richiesto e in forma sintetica, le dichiarazioni rese. 2. L'approvazione del verbale delle riunioni viene posta al primo punto dell'ordine del giorno della successiva riunione consiliare. 3. Il verbale per esteso, redatto dalla Segreteria del Consiglio, viene distribuito a cura della stessa ai Consiglieri almeno due giorni prima della data fissata per l'approvazione. 4. Ai dirigenti e' trasmesso, subito dopo la riunione, l'esito della trattazione e delle decisioni assunte relativamente alle proposte deliberative di cui hanno curato l'istruttoria e delle quali sia ad essi demandata l'esecuzione. Subito dopo l'approvazione, ai medesimi dirigenti e' trasmessa copia dell'estratto del relativo verbale. 5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e pubblicate sul sito dell'Autorita'. 6. I verbali sono sottoscritti dal funzionario della Segreteria del Consiglio che li ha redatti, dal Segretario generale e dal Presidente. 7. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati presso la Segreteria del Consiglio e pubblicati nella cartella di rete dedicata e usufruibile da tutti i dipendenti dell'Autorita'.