Art. 15 
 
 
                     Pubblicita' delle riunioni 
 
  1. Le riunioni del Consiglio si svolgono in forma riservata. 
  2. Per la  trattazione  di  argomenti  di  interesse  generale,  il
Presidente, anche su richiesta  dei  Consiglieri,  puo'  decidere  di
convocare il Consiglio in seduta pubblica. 
  3. La natura  pubblica  o  riservata  delle  riunioni  deve  essere
specificata nell'avviso di convocazione. 
  4. Quando la seduta e'  pubblica,  l'accesso  della  stampa  e  del
pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da
impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il  Presidente  determina  le
modalita' e le limitazioni all'accesso. 
  5.  Entro  tre  giorni  dalla  riunione  e'  pubblicato  sul   sito
dell'Autorita' un resoconto sommario dell'ordine del giorno  e  delle
deliberazioni assunte.