Art. 15 Pubblicita' delle riunioni 1. Le riunioni del Consiglio si svolgono in forma riservata. 2. Per la trattazione di argomenti di interesse generale, il Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri, puo' decidere di convocare il Consiglio in seduta pubblica. 3. La natura pubblica o riservata delle riunioni deve essere specificata nell'avviso di convocazione. 4. Quando la seduta e' pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente determina le modalita' e le limitazioni all'accesso. 5. Entro tre giorni dalla riunione e' pubblicato sul sito dell'Autorita' un resoconto sommario dell'ordine del giorno e delle deliberazioni assunte.