Art. 16 Diritto di informazione dei Consiglieri ed accesso agli atti 1. I Consiglieri e il Presidente, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio incarico, hanno pieno diritto di conoscere, accedere e consultare gli atti, i documenti e le informazioni, anche di carattere riservato, in possesso dell'Autorita'. 2. Il diritto di cui al comma precedente si esercita in forma di presa visione, di estrazione di copia o di trasmissione all'indirizzo di posta elettronica di tutti gli atti e documenti, nonche' di tutte le informazioni e i dati elaborati o comunque in possesso dell'Autorita' o dalla stessa utilizzati ai fini della propria attivita'. 3. Le richieste di informazioni di cui al presente articolo sono indirizzate alla Segreteria del Consiglio, che provvede a trasmetterle ai dirigenti competenti. 4. Nell'acquisizione di atti, documenti, dati e informazioni, i Consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme previste in materia di tutela della riservatezza, pubblica e privata.