Art. 16 
 
 
               Diritto di informazione dei Consiglieri 
                        ed accesso agli atti 
 
  1. I Consiglieri e il Presidente, per acquisire tutte le notizie  e
le informazioni utili all'espletamento del  proprio  incarico,  hanno
pieno diritto  di  conoscere,  accedere  e  consultare  gli  atti,  i
documenti  e  le  informazioni,  anche  di  carattere  riservato,  in
possesso dell'Autorita'. 
  2. Il diritto di cui al comma precedente si esercita  in  forma  di
presa visione, di estrazione di copia o di trasmissione all'indirizzo
di posta elettronica di tutti gli atti e documenti, nonche' di  tutte
le  informazioni  e  i  dati  elaborati  o   comunque   in   possesso
dell'Autorita' o  dalla  stessa  utilizzati  ai  fini  della  propria
attivita'. 
  3. Le richieste di informazioni di cui al  presente  articolo  sono
indirizzate  alla  Segreteria   del   Consiglio,   che   provvede   a
trasmetterle ai dirigenti competenti. 
  4. Nell'acquisizione di atti, documenti,  dati  e  informazioni,  i
Consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme previste  in  materia
di tutela della riservatezza, pubblica e privata.