Art. 17 
 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1.  I  Componenti  del  Consiglio  sono  tenuti  al  segreto  sullo
svolgimento delle riunioni  del  Consiglio  per  le  quali  e'  stata
esclusa la pubblicita'. 
  2. Non sono  coperti  da  segreto,  salvo  che  ricorrano  esigenze
eccezionali,  da  individuare  volta  per  volta,  le   deliberazioni
adottate dal Consiglio,  il  risultato  delle  votazioni  e  il  voto
espresso da ciascun componente.