Art. 19 
 
 
                    Pubblicita' a fini notiziali 
 
  1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio  sono  pubblicate,
entro sette giorni  dalla  data  di  approvazione,  in  una  apposita
sezione del sito istituzionale, denominata «Albo delle  deliberazioni
del Consiglio». 
  2. Le deliberazioni sono pubblicate per un  periodo  di  30  giorni
consecutivi, in formato aperto e indicizzabile. 
  3.  Sono  sottratti  alla  pubblicazione  i  dati   personali   non
pertinenti o eccedenti rispetto al fine  di  rendere  conoscibili  le
deliberazioni suddette. 
  4. Scaduto il termine di  pubblicazione  di  cui  al  comma  2,  le
deliberazioni restano disponibili o comunque accessibili  secondo  le
modalita' definite dal regolamento sulla trasparenza, la  pubblicita'
e  l'accesso  agli  atti  dell'Autorita',  ai   sensi   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5.  Sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana i provvedimenti per i quali tale forma  di  pubblicita'  sia
richiesta da  specifiche  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento
nonche' da apposite deliberazioni consiliari.