Art. 19 Pubblicita' a fini notiziali 1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di approvazione, in una apposita sezione del sito istituzionale, denominata «Albo delle deliberazioni del Consiglio». 2. Le deliberazioni sono pubblicate per un periodo di 30 giorni consecutivi, in formato aperto e indicizzabile. 3. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni suddette. 4. Scaduto il termine di pubblicazione di cui al comma 2, le deliberazioni restano disponibili o comunque accessibili secondo le modalita' definite dal regolamento sulla trasparenza, la pubblicita' e l'accesso agli atti dell'Autorita', ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i provvedimenti per i quali tale forma di pubblicita' sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o di regolamento nonche' da apposite deliberazioni consiliari.