Art. 2 
 
 
                             Presidente 
 
  1. Il Presidente: 
    rappresenta l'Autorita' nei rapporti con gli organi dello Stato e
con le altre istituzioni nazionali e internazionali; 
    convoca le riunioni del Consiglio,  ne  stabilisce  l'ordine  del
giorno, ne dirige i lavori; 
    assegna ad uno  o  piu'  Consiglieri,  anche  congiuntamente,  la
trattazione e/o l'approfondimento di specifiche problematiche e/o  di
criticita' contingenti; 
    vigila sulla corretta attuazione da parte del Segretario generale
degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Consiglio; 
    sottoscrive  e  dispone  la   pubblicazione   dei   provvedimenti
dell'Autorita'; 
    esercita  ogni  altra  funzione  prevista  dalla  legge   e   dal
regolamento. 
  2. Il Presidente puo' adottare provvedimenti  di  necessita'  e  di
urgenza, che devono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio  nella
prima riunione successiva alla loro adozione. 
  3. In caso di cessazione dall'incarico per  dimissioni,  decadenza,
impedimento  permanente,  il  Presidente  ne  da'  comunicazione   al
Consiglio e alle autorita' competenti ad avviare il  procedimento  di
nomina.