Art. 2 Presidente 1. Il Presidente: rappresenta l'Autorita' nei rapporti con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni nazionali e internazionali; convoca le riunioni del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori; assegna ad uno o piu' Consiglieri, anche congiuntamente, la trattazione e/o l'approfondimento di specifiche problematiche e/o di criticita' contingenti; vigila sulla corretta attuazione da parte del Segretario generale degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Consiglio; sottoscrive e dispone la pubblicazione dei provvedimenti dell'Autorita'; esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento. 2. Il Presidente puo' adottare provvedimenti di necessita' e di urgenza, che devono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione successiva alla loro adozione. 3. In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, decadenza, impedimento permanente, il Presidente ne da' comunicazione al Consiglio e alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina.