Art. 21 
 
 
                   Entrata in vigore e abrogazioni 
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  sono   abrogate   tutte   le   disposizioni   con   esso
incompatibili. In particolare sono abrogati gli articoli da  3  a  12
del «regolamento di organizzazione dell'Autorita'  per  la  vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato  dal
Consiglio dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture in data 20 dicembre 2007 e ss.mm. nonche'
agli articoli 2, 2-bis, 4, 6,  7,  8,  9,  10,  12  del  «regolamento
recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per  la
valutazione e la trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche», approvato dalla  Commissione  per  la  valutazione  e  la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni  in  data  4  luglio
2012. 
  3. E' altresi' abrogato il «Regolamento per  la  pubblicazione  sui
sito web degli atti dell'Autorita'», adottato dall'Autorita'  per  la
vigilanza dei contratti pubblici in data 16 febbraio 2010. 
    Roma, 3 marzo 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
  Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2015. 
 
Il Segretario: Esposito