Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili. In particolare sono abrogati gli articoli da 3 a 12 del «regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato dal Consiglio dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 20 dicembre 2007 e ss.mm. nonche' agli articoli 2, 2-bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 del «regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche», approvato dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni in data 4 luglio 2012. 3. E' altresi' abrogato il «Regolamento per la pubblicazione sui sito web degli atti dell'Autorita'», adottato dall'Autorita' per la vigilanza dei contratti pubblici in data 16 febbraio 2010. Roma, 3 marzo 2015 Il Presidente: Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2015. Il Segretario: Esposito