Art. 4 Incompatibilita' e cessazione dalla carica dei Componenti 1. Ove il Presidente o un Consigliere incorra in una delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli puo' esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Consiglio ne dichiara la decadenza. Il Presidente ne da' comunicazione alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina Ove l'incompatibilita' riguardi il Presidente, il medesimo procedimento e' avviato e proseguito dal Consiglio. 2. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma precedente non partecipa l'interessato. 3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio, il quale assegna un termine decorso il quale diventano irrevocabili. Delle dimissioni definitive il Consiglio da' tempestivamente comunicazione alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina. 4. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un Consigliere per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Consiglio ne da' notizia alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina.