Art. 4 
 
 
             Incompatibilita' e cessazione dalla carica 
                           dei Componenti 
 
  1. Ove il Presidente o un Consigliere incorra in una delle cause di
incompatibilita' previste dalla legge,  il  Consiglio,  esperiti  gli
opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine
entro  il  quale  egli  puo'  esercitare  l'opzione.  Trascorso  tale
termine, ove non sia cessata  la  causa  di  incompatibilita'  ovvero
l'interessato  non  abbia  presentato  le  proprie   dimissioni,   il
Consiglio  ne  dichiara  la   decadenza.   Il   Presidente   ne   da'
comunicazione alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di
nomina Ove l'incompatibilita' riguardi  il  Presidente,  il  medesimo
procedimento e' avviato e proseguito dal Consiglio. 
  2. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al
comma precedente non partecipa l'interessato. 
  3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio, il quale assegna  un
termine decorso il quale  diventano  irrevocabili.  Delle  dimissioni
definitive  il  Consiglio  da'  tempestivamente  comunicazione   alle
autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina. 
  4. In caso di cessazione  dalla  carica  del  Presidente  o  di  un
Consigliere per cause diverse da quelle di cui  ai  precedenti  commi
del presente articolo, il Consiglio ne  da'  notizia  alle  autorita'
competenti ad avviare il procedimento di nomina.