Art. 5 
 
 
                      Competenze del Consiglio 
 
  1. Il  Consiglio  delibera  gli  atti  regolamentari  di  carattere
generale,  adotta  i  provvedimenti  di  ordine,  di  regolazione   e
sanzionatori,  nonche'  quelli  in  materia   di   organizzazione   e
funzionamento dell'Autorita'. 
  2.  Sono  di  competenza  del   Consiglio   tutti   gli   atti   di
programmazione finanziaria e gestione  del  personale,  ivi  compresa
l'assunzione dei dirigenti e il conferimento dei relativi incarichi. 
  3. Il Consiglio delibera sulla base delle  istruttorie  predisposte
dagli uffici competenti. 
  4.  Il  Consiglio  puo'  individuare,   con   il   regolamento   di
organizzazione o con separati atti di indirizzo, gli atti di  propria
competenza la cui adozione possa essere delegata ai dirigenti,  salvo
l'obbligo di rendiconto  periodico  al  Consiglio  sui  provvedimenti
adottati.