Art. 5 Competenze del Consiglio 1. Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regolazione e sanzionatori, nonche' quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'. 2. Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di programmazione finanziaria e gestione del personale, ivi compresa l'assunzione dei dirigenti e il conferimento dei relativi incarichi. 3. Il Consiglio delibera sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti. 4. Il Consiglio puo' individuare, con il regolamento di organizzazione o con separati atti di indirizzo, gli atti di propria competenza la cui adozione possa essere delegata ai dirigenti, salvo l'obbligo di rendiconto periodico al Consiglio sui provvedimenti adottati.