Art. 6 Staff del Consiglio 1. Nell'organizzazione degli uffici dell'Autorita' e' costituito un ufficio di staff al Consiglio, composto da almeno un collaboratore scelto, su proposta di ciascuno dei Consiglieri, tra il personale in servizio presso l'Autorita' o in posizione di comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni ovvero, per motivate ragioni di carattere eccezionale, con contratto a tempo determinato. 2. Possono prestare il proprio contributo all'attivita' di studio e approfondimento tecnico svolta dagli uffici di staff del Consiglio, a titolo gratuito ed occasionale, soggetti dotati di particolare esperienza e professionalita' nelle materie di interesse dell'Autorita' che ne facciano istanza. In questi casi, le richieste sono valutate dal Consiglio stesso, con autonoma deliberazione.