Art. 6 
 
 
                         Staff del Consiglio 
 
  1. Nell'organizzazione degli uffici dell'Autorita' e' costituito un
ufficio di staff al Consiglio, composto da  almeno  un  collaboratore
scelto, su proposta di ciascuno dei Consiglieri, tra il personale  in
servizio presso l'Autorita' o in posizione di comando o  fuori  ruolo
da altre Amministrazioni ovvero, per motivate  ragioni  di  carattere
eccezionale, con contratto a tempo determinato. 
  2. Possono prestare il proprio contributo all'attivita' di studio e
approfondimento tecnico svolta dagli uffici di staff del Consiglio, a
titolo  gratuito  ed  occasionale,  soggetti  dotati  di  particolare
esperienza   e   professionalita'   nelle   materie   di    interesse
dell'Autorita' che ne facciano istanza. In questi casi, le  richieste
sono valutate dal Consiglio stesso, con autonoma deliberazione.