Art. 7 
 
 
                        Commissioni di studio 
 
  1. Con  provvedimento  del  Presidente,  previa  deliberazione  del
Consiglio,  possono  essere  istituite  commissioni  di   studio   su
particolari argomenti di  interesse  dell'Autorita'.  Le  commissioni
sono composte dai Consiglieri scelti dal Presidente  e  da  soggetti,
anche esterni all'Autorita', di comprovata esperienza  nelle  materie
oggetto di approfondimento. 
  2. Il Presidente e gli altri  Consiglieri  interessati  possono  in
ogni caso partecipare alle sedute delle commissioni. 
  3. Il Consiglio, nell'adozione di propri atti e deliberazioni, puo'
avvalersi  dei  risultati  degli  studi  condotti  dalle  commissioni
istituite dal Presidente.