Art. 7 Commissioni di studio 1. Con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio, possono essere istituite commissioni di studio su particolari argomenti di interesse dell'Autorita'. Le commissioni sono composte dai Consiglieri scelti dal Presidente e da soggetti, anche esterni all'Autorita', di comprovata esperienza nelle materie oggetto di approfondimento. 2. Il Presidente e gli altri Consiglieri interessati possono in ogni caso partecipare alle sedute delle commissioni. 3. Il Consiglio, nell'adozione di propri atti e deliberazioni, puo' avvalersi dei risultati degli studi condotti dalle commissioni istituite dal Presidente.