Art. 8 Sede 1. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede di Roma dell'Autorita'. 2. Su indicazione del Presidente, o per deliberazione del Consiglio, le riunioni possono essere convocate in un luogo diverso. 3. In casi eccezionali, e' possibile la partecipazione alla riunione in videoconferenza o in audio conferenza.