Art. 8 
 
 
                                Sede 
 
  1.  Il  Consiglio  si  riunisce,  di  norma,  nella  sede  di  Roma
dell'Autorita'. 
  2.  Su  indicazione  del  Presidente,  o  per   deliberazione   del
Consiglio, le riunioni possono essere convocate in un luogo diverso. 
  3.  In  casi  eccezionali,  e'  possibile  la  partecipazione  alla
riunione in videoconferenza o in audio conferenza.