Art. 9 
 
 
                     Convocazione delle riunioni 
 
  1. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e ne  stabilisce
l'ordine del giorno. Il Consiglio viene  convocato  su  richiesta  di
almeno due Consiglieri. 
  2. L'avviso di convocazione indica  la  data,  la  sede,  l'orario,
l'ordine del giorno e l'eventuale pubblicita' della riunione. 
  3.  Della  convocazione   deve   essere   data   comunicazione   ai
Consiglieri, di norma, non oltre  il  terzo  giorno  che  precede  la
riunione. 
  4. In caso d'urgenza il Consiglio puo' essere convocato fino  a  24
ore prima della riunione. 
  5. La convocazione delle riunioni viene  effettuata  tramite  posta
elettronica, alla casella indicata dai Consiglieri per  la  ricezione
delle comunicazioni. 
  6.  Unitamente  alla  convocazione  delle  sedute,  viene  messa  a
disposizione  dei  Consiglieri,  con   congruo   anticipo,   a   cura
dell'ufficio  di  Segreteria   del   Consiglio,   la   documentazione
necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno. 
  7. Nei tre giorni antecedenti la seduta, i dirigenti e i funzionari
degli uffici che hanno curato l'istruttoria  delle  singole  pratiche
sono a disposizione dei Consiglieri per ogni chiarimento necessario.