Art. 9 Convocazione delle riunioni 1. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno due Consiglieri. 2. L'avviso di convocazione indica la data, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale pubblicita' della riunione. 3. Della convocazione deve essere data comunicazione ai Consiglieri, di norma, non oltre il terzo giorno che precede la riunione. 4. In caso d'urgenza il Consiglio puo' essere convocato fino a 24 ore prima della riunione. 5. La convocazione delle riunioni viene effettuata tramite posta elettronica, alla casella indicata dai Consiglieri per la ricezione delle comunicazioni. 6. Unitamente alla convocazione delle sedute, viene messa a disposizione dei Consiglieri, con congruo anticipo, a cura dell'ufficio di Segreteria del Consiglio, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno. 7. Nei tre giorni antecedenti la seduta, i dirigenti e i funzionari degli uffici che hanno curato l'istruttoria delle singole pratiche sono a disposizione dei Consiglieri per ogni chiarimento necessario.