Art. 2 1. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano promuovono, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le iniziative di formazione ed aggiornamento in materia. 2. A supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano istituito gli elenchi di tecnici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, possono disporre, nell'ambito dei suddetti elenchi, l'inserimento di un Sub Elenco Speciale «Edifici Grande Luce o Prefabbricati», costituito da tecnici esperti che abbiano seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iscrizione ai suddetti Sub Elenchi segue i principi conseguenti all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014. 3. Ogni riproduzione della Scheda e Manuale di cui all'art. 1, comma 1, integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La presente disposizione non si applica alle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che invieranno comunicazione di riproduzione allo stesso Dipartimento della protezione civile.