Art. 2 
 
  1. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano promuovono, in coordinamento con il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
le iniziative di formazione ed aggiornamento in materia. 
  2.  A  supporto  delle  campagne  di  sopralluogo  post-sisma,   le
Amministrazioni dello Stato, le  regioni,  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano che abbiano istituito gli elenchi di tecnici di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8  luglio
2014,   possono   disporre,   nell'ambito   dei   suddetti   elenchi,
l'inserimento di un  Sub  Elenco  Speciale  «Edifici  Grande  Luce  o
Prefabbricati», costituito da tecnici  esperti  che  abbiano  seguito
idonei  percorsi  formativi  con  verifica  finale  e   aggiornamenti
periodici, concordati con il  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iscrizione ai suddetti
Sub Elenchi segue i principi conseguenti all'art. 2 del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014. 
  3. Ogni riproduzione della Scheda e  Manuale  di  cui  all'art.  1,
comma 1, integrale, parziale o in allegato  ad  altre  pubblicazioni,
deve  essere  espressamente  autorizzata   dal   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  La
presente disposizione  non  si  applica  alle  Amministrazioni  dello
Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento  e  Bolzano,
che invieranno comunicazione di riproduzione allo stesso Dipartimento
della protezione civile.