Art. 2 
 
Modifiche al regolamento  adottato  con  delibera  n.  16190  del  29
  ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli  intermediari,  adottato
con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni,
e' modificato come segue: 
    a) nel Libro II, Parte  III,  nel  comma  5,  dell'art.  9,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      nella lettera a) dopo la parola «SGR,» e'  inserita  la  parola
«SICAF,»; 
      nella lettera b), la parola «armonizzate» e'  sostituita  dalle
parole «UE e GEFIA UE»; 
    b) nel Libro III, Parte I, nella lettera b) del comma 1 dell'art.
26, le parole «le societa'  di  gestione  del  risparmio  autorizzate
anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli  e  del
servizio di consulenza in materia di investimenti e  le  societa'  di
gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di
succursale, il servizio di gestione di portafogli e  il  servizio  di
consulenza in materia di investimenti,» sono sostituite dalle  parole
«le  societa'  di  gestione  del  risparmio  autorizzate  anche  alla
prestazione del servizio di gestione di portafogli, del  servizio  di
consulenza in materia di investimenti e del servizio di  ricezione  e
trasmissione di ordini, le societa' di gestione UE  che  prestano  in
Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di  gestione
di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti,
i GEFIA UE con succursale in Italia,  che  prestano  il  servizio  di
gestione di portafogli, il  servizio  di  consulenza  in  materia  di
investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini,»; 
    c) nel Libro III, Parte  II,  Titolo  I,  Capo  I,  nel  comma  1
dell'art. 33, la parola «delle» e' sostituita dalla parola «alle»; 
    d) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo  II,  nell'alinea  del
comma 1 dell'art. 38, la parola «art. » e'  sostituita  dalla  parola
«articolo»; 
    e) nel Libro IV, Parte I, l'art. 64 e' modificato come segue: 
      nel comma 1, le lettere a), c) e d) sono soppresse; 
      nel comma 1, alla lettera b), le parole «, nn.  1),  2)  e  3)»
sono soppresse; 
      nel comma 1, dopo la lettera  b),  sono  inserite  le  seguenti
lettere: 
  «b-bis) "regolamento (UE) n.  231/2013":  il  regolamento  delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012; 
  b-ter) "gestori": la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e
la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni; 
  b-quater) "soggetti rilevanti": i soggetti definiti dal regolamento
adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico.»; 
      dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. Ove non diversamente  specificato,  ai  fini  del  presente
libro valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.»; 
    f) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 65 e' modificato come
segue: 
      nell'alinea del comma 1, le parole «le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «i gestori»; 
      nel comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente
lettera: «c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione  adeguata
delle condizioni di liquidabilita' degli  strumenti  finanziari,  dei
beni e degli altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio
gestito,  anche  sulla  base  di  sistemi  di  valutazione  corretti,
trasparenti e adeguati;»; 
      nel comma 1, la lettera e) e' soppressa; 
      dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: 
  «1-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  1,  lettera  d),  i
gestori, limitatamente  alla  gestione  di  FIA  italiani  riservati,
possono operare un trattamento di favore  nei  termini  previsti  dal
regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. 
  1-ter. I gestori applicano, altresi', gli articoli 17, paragrafo  2
e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.»; 
    g) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 66 e' modificato come
segue: 
      l'alinea del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  «I  gestori
applicano l'art. 18, paragrafi 1, 3 e  4,  del  regolamento  (UE)  n.
231/2013. Limitatamente  alla  gestione  di  OICVM,  i  gestori,  per
ciascun OICVM gestito:»; 
      nel comma 1, la lettera d) e' soppressa; 
      nel comma 2, le parole «Le societa' di gestione del risparmio e
le SICAV» sono sostituite dalle parole «I gestori»; 
    h) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 67 e' abrogato; 
    i) nel Libro IV, Parte II,  Titolo  II,  Capo  I,  l'art.  68  e'
modificato come segue: 
      il  comma   1   e'   sostituito   dal   seguente   comma:   «1.
Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai  gestori  si
applica l'art. 27, paragrafi 1,  2  e  3,  del  regolamento  (UE)  n.
231/2013.»; 
      i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      nel comma 3-bis, le parole «Nel  caso»  sono  sostituite  dalle
parole «Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4.  Limitatamente
alla gestione di OICVM, le societa' di gestione del  risparmio  e  le
SICAV rendono disponibili agli investitori  informazioni  appropriate
circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai  sensi  del
comma 1 e su ogni modifica  rilevante  della  stessa.  Tali  soggetti
forniscono  informazioni  appropriate  agli  investitori   circa   la
strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.»; 
    j) nel Libro IV, Parte II,  Titolo  II,  Capo  I,  l'art.  69  e'
modificato come segue: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella verifica
e aggiornamento delle misure  e  della  strategia  di  esecuzione,  i
gestori applicano l'art. 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE)
n. 231/2013.»; 
      i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    k) nel Libro IV, Parte II, Titolo  II,  Capo  II,  l'art.  70  e'
modificato come segue: 
      il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «1.  Nella
prestazione del servizio di gestione collettiva i  gestori  applicano
l'art. 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.»; 
      i commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis sono abrogati; 
    l) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l'art.  71  e'  modificato
come segue: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella gestione
degli ordini i gestori applicano l'art. 25 del  regolamento  (UE)  n.
231/2013.»; 
      i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; 
    m) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l'art.  72  e'  modificato
come segue: 
      il  comma   1   e'   sostituito   dal   seguente   comma:   «1.
Nell'aggregazione e assegnazione degli ordini,  i  gestori  applicano
l'art. 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.»; 
      i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
    n) nel Libro IV, Parte II, Titolo IV, l'art. 73 e' sostituto  dal
seguente articolo: 
  «Art. 73 (Incentivi riguardanti gli  OICR).  -  1.  Ai  gestori  si
applica l'art. 24 del regolamento (UE)  n.  231/2013  in  materia  di
incentivi. 
  2. Ai gestori di OICVM si applica il comma  1,  limitatamente  alle
attivita' di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.»; 
    o) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 74 e' sostituito  dal
seguente articolo: 
  «Art. 74 (Informazioni sulle operazioni eseguite). - 1.  I  gestori
adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione  degli  ordini
di sottoscrizione e di  rimborso  nei  confronti  di  un  investitore
previsti dall'art. 26, paragrafi 1, 2 e 4, del  regolamento  (UE)  n.
231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso  in  cui  le
societa' di gestione e la SICAV ricevano la conferma  dell'esecuzione
da un terzo, essa deve essere fornita all'investitore al  piu'  tardi
il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento  della  conferma
dal terzo. 
  2. I gestori applicano l'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di  esecuzione
dell'ordine contiene, altresi', le ulteriori informazioni seguenti: 
    a) la data e l'orario di ricezione dei mezzi di pagamento; 
    b) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso); 
    c) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite; 
    d) il valore unitario al quale le quote o le  azioni  sono  state
sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce; 
    e) la somma totale delle commissioni e delle spese  applicate  e,
qualora  l'investitore  lo  richieda,  la   scomposizione   di   tali
commissioni e spese in singole voci; 
    f)  le   responsabilita'   dell'investitore   in   relazione   al
regolamento dell'operazione, compreso il termine per il  pagamento  o
la consegna, nonche' i dettagli del  conto  rilevanti,  qualora  tali
responsabilita' e dettagli non siano stati notificati  in  precedenza
all'investitore. 
  3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto
di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le  societa'
di gestione del  risparmio  e  le  SICAV,  in  alternativa  a  quanto
previsto dall'art. 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013,
possono  fornire  all'investitore,   almeno   ogni   sei   mesi,   le
informazioni di cui al comma 2.»; 
    p) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, nel comma 1 dell'art. 76  le
parole «Le societa' di  gestione  del  risparmio  e  le  SICAV»  sono
sostituite dalle parole «I gestori»; 
    q) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 76-bis e'  modificato
come segue: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Ai gestori che
procedono alla commercializzazione di quote o azioni di  OICR  propri
si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30,  31,  32,  33,
34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e  49,  commi  1,  3  e  5,  del  presente
regolamento.»; 
      il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «2.   Alla
commercializzazione di quote o azioni di OICVM  propri  da  parte  di
societa' di gestione del risparmio e di SICAV si applica l'art. 52.»; 
    r) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 76-ter e'  sostituito
dal seguente articolo: 
  «Art. 76-ter (Societa' di gestione UE e GEFIA UE con succursale  in
Italia). - 1. Le  disposizioni  contenute  nella  presente  parte  si
applicano altresi' alle societa' di gestione UE e ai GEFIA UE i quali
prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il  servizio
di gestione collettiva del risparmio.»; 
    s) nel Libro V, Parte I, l'art. 78 e' modificato come segue: 
      nel comma 1, le parole «armonizzate, le SICAV» sono  sostituite
dalle parole «UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Nell'attivita'
di offerta fuori sede di quote o  azioni  di  OICR,  le  societa'  di
gestione del risparmio, le societa' di  gestione  UE,  le  SICAV,  le
SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle  previsioni  di  cui
agli articoli 76-bis e 77.»; 
    t) nel Libro V, Parte II, l'art. 79 e' modificato come segue: 
      nel comma 3 le parole «Le societa' di gestione del risparmio  e
le SICAV» sono sostituite dalle parole «Le societa' di  gestione  del
risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF e  i  GEFIA
UE» e le parole «nei limiti  di  cui  all'articolo»  sono  sostituite
dalle parole «in conformita' a quanto previsto dagli articoli  76-bis
e»; 
      il comma 4 e' abrogato; 
      nel comma 5 la parola «armonizzate» e' sostituita dalle  parole
«UE, i GEFIA UE»; 
    u) nel Libro V, Parte II, il comma 2 dell'art. 81 e' abrogato.