Art. 2 Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari 1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, e' modificato come segue: a) nel Libro II, Parte III, nel comma 5, dell'art. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: nella lettera a) dopo la parola «SGR,» e' inserita la parola «SICAF,»; nella lettera b), la parola «armonizzate» e' sostituita dalle parole «UE e GEFIA UE»; b) nel Libro III, Parte I, nella lettera b) del comma 1 dell'art. 26, le parole «le societa' di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti e le societa' di gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti,» sono sostituite dalle parole «le societa' di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le societa' di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini,»; c) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo I, nel comma 1 dell'art. 33, la parola «delle» e' sostituita dalla parola «alle»; d) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II, nell'alinea del comma 1 dell'art. 38, la parola «art. » e' sostituita dalla parola «articolo»; e) nel Libro IV, Parte I, l'art. 64 e' modificato come segue: nel comma 1, le lettere a), c) e d) sono soppresse; nel comma 1, alla lettera b), le parole «, nn. 1), 2) e 3)» sono soppresse; nel comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere: «b-bis) "regolamento (UE) n. 231/2013": il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012; b-ter) "gestori": la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni; b-quater) "soggetti rilevanti": i soggetti definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico.»; dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente libro valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.»; f) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 65 e' modificato come segue: nell'alinea del comma 1, le parole «le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «i gestori»; nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: «c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilita' degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;»; nel comma 1, la lettera e) e' soppressa; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. 1-ter. I gestori applicano, altresi', gli articoli 17, paragrafo 2 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.»; g) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 66 e' modificato come segue: l'alinea del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «I gestori applicano l'art. 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito:»; nel comma 1, la lettera d) e' soppressa; nel comma 2, le parole «Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «I gestori»; h) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 67 e' abrogato; i) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, l'art. 68 e' modificato come segue: il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l'art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013.»; i commi 2 e 3 sono abrogati; nel comma 3-bis, le parole «Nel caso» sono sostituite dalle parole «Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso»; il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. Limitatamente alla gestione di OICVM, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.»; j) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, l'art. 69 e' modificato come segue: il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l'art. 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.»; i commi 2 e 2-bis sono abrogati; k) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo II, l'art. 70 e' modificato come segue: il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l'art. 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.»; i commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis sono abrogati; l) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l'art. 71 e' modificato come segue: il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l'art. 25 del regolamento (UE) n. 231/2013.»; i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; m) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l'art. 72 e' modificato come segue: il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nell'aggregazione e assegnazione degli ordini, i gestori applicano l'art. 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.»; i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati; n) nel Libro IV, Parte II, Titolo IV, l'art. 73 e' sostituto dal seguente articolo: «Art. 73 (Incentivi riguardanti gli OICR). - 1. Ai gestori si applica l'art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi. 2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attivita' di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.»; o) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 74 e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 74 (Informazioni sulle operazioni eseguite). - 1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall'art. 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le societa' di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all'investitore al piu' tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. 2. I gestori applicano l'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell'ordine contiene, altresi', le ulteriori informazioni seguenti: a) la data e l'orario di ricezione dei mezzi di pagamento; b) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso); c) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite; d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce; e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l'investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci; f) le responsabilita' dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonche' i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilita' e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore. 3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall'art. 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.»; p) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, nel comma 1 dell'art. 76 le parole «Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «I gestori»; q) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 76-bis e' modificato come segue: il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e 49, commi 1, 3 e 5, del presente regolamento.»; il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di societa' di gestione del risparmio e di SICAV si applica l'art. 52.»; r) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 76-ter e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 76-ter (Societa' di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresi' alle societa' di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.»; s) nel Libro V, Parte I, l'art. 78 e' modificato come segue: nel comma 1, le parole «armonizzate, le SICAV» sono sostituite dalle parole «UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE»; il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Nell'attivita' di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 76-bis e 77.»; t) nel Libro V, Parte II, l'art. 79 e' modificato come segue: nel comma 3 le parole «Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE» e le parole «nei limiti di cui all'articolo» sono sostituite dalle parole «in conformita' a quanto previsto dagli articoli 76-bis e»; il comma 4 e' abrogato; nel comma 5 la parola «armonizzate» e' sostituita dalle parole «UE, i GEFIA UE»; u) nel Libro V, Parte II, il comma 2 dell'art. 81 e' abrogato.