IL DIRETTORE GENERALE per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e l'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281, del Ministro per le comunicazioni concernente l'approvazione delle norme per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, recante l'approvazione del regolamento concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato; Visto l'art. 1, comma 3, e gli articoli 3, 4, 5 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei trasporti recante norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri; Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei trasporti recante disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori; Visto il decreto 4 dicembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono state pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori; Visto il decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni per i Direttori ed i Responsabili dell'Esercizio e relativi sostituti e per gli Assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri; Visto il decreto 17 settembre 2014, n. 288, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Requisiti e modalita' di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, n. 346, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e dei relativi compiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.» (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015); Visto il Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.» (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015); Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.