Art. 2 Apertura al pubblico esercizio 1. Ai fini dell'apertura dell'esercizio, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'apertura stessa la Regione o l'Ente Locale concedente trasmette all'U.S.T.I.F. territorialmente competente, la seguente documentazione: a) individuazione del Responsabile dell'Esercizio. L'incarico del Responsabile dell'Esercizio e' subordinato all'assenso degli Organi regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte dell'U.S.T.I.F. territorialmente competente; b) proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal Responsabile dell'Esercizio e controfirmata dall'esercente; c) elenco del personale da adibire alle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al soccorso; d) manuale per l'uso e la manutenzione dell'impianto; e) relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l'esercizio; f) piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina. 2. L'U.S.T.I.F. competente territorialmente, prima dell'apertura all'esercizio: a) esaminato il Regolamento di Esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri, con l'utilizzazione del personale addetto all'impianto; b) acquisita copia della dichiarazione CE di conformita' dell'ascensore redatta dall'installatore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; c) acquisita la nomina del Responsabile dell'Esercizio; rilascia parere all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.