Art. 2 
 
 
                   Apertura al pubblico esercizio 
 
  1. Ai fini dell'apertura dell'esercizio, almeno trenta giorni prima
della data prevista per l'apertura stessa la Regione o l'Ente  Locale
concedente trasmette all'U.S.T.I.F. territorialmente  competente,  la
seguente documentazione: 
    a) individuazione del Responsabile dell'Esercizio. L'incarico del
Responsabile dell'Esercizio e' subordinato all'assenso  degli  Organi
regionali, o degli  enti  locali,  previo  rilascio  del  nulla  osta
tecnico  ai   fini   della   sicurezza   da   parte   dell'U.S.T.I.F.
territorialmente competente; 
    b) proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal  Responsabile
dell'Esercizio e controfirmata dall'esercente; 
    c) elenco del personale da adibire alle mansioni di  sorveglianza
dell'impianto ed al soccorso; 
    d) manuale per l'uso e la manutenzione dell'impianto; 
    e) relazione sul sistema di  telesorveglianza,  qualora  non  sia
previsto il presenziamento, collegato ad una  postazione  presenziata
permanentemente durante l'esercizio; 
    f) piano di soccorso per il recupero dei  passeggeri,  inclusi  i
portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina. 
  2. L'U.S.T.I.F. competente  territorialmente,  prima  dell'apertura
all'esercizio: 
    a)  esaminato  il  Regolamento  di  Esercizio  comprensivo  della
procedura per il recupero dei  passeggeri,  con  l'utilizzazione  del
personale addetto all'impianto; 
    b)  acquisita  copia  della  dichiarazione  CE   di   conformita'
dell'ascensore redatta dall'installatore, ai sensi dell'art. 6, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; 
    c) acquisita la nomina del Responsabile dell'Esercizio; 
rilascia parere all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati  per
l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.