Art. 4 
 
 
                     Manutenzione dell'impianto 
 
  1. Al fine di garantire  la  buona  conservazione  ed  il  regolare
funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere  affidata  a
persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli
6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24  dicembre
1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.