(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Le modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 21, 21-bis,  22,
  27, 28, 29, 43, 45 e 57 dello Statuto  della  Scuola  Superiore  di
  Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna 
 
 
                              Art. 21. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. La Scuola  e'  federata  con  l'Istituto  Universitario  Studi
Superiori di Pavia, di  seguito  IUSS,  anch'esso  avente  natura  di
Istituto universitario ad ordinamento speciale, in base  ad  apposito
Accordo federativo, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  3
della legge n. 240/2010 e dell'art. 2 comma 3 del D.M. n. 827 del  15
ottobre  2013.  Nell'ambito  delle  attivita'  oggetto   dell'Accordo
federativo, ferme  restando  l'autonomia  scientifica,  gestionale  e
amministrativa  degli  Enti  federati  nel   quadro   delle   risorse
attribuite, il Consiglio di amministrazione svolge  una  funzione  di
coordinamento della Federazione  armonizzando  le  iniziative  comuni
sulla  base  delle  indicazioni  espresse   dai   rispettivi   Senati
Accademici. 
    2. Nei primi tre anni di efficacia  dell'Accordo  federativo,  il
Consiglio di amministrazione e' composto da otto membri: 
      a) il Presidente del Consiglio di amministrazione; 
      b) il Rettore della Scuola; 
      c) il Rettore di IUSS; 
      d) tre  consiglieri  esterni  alla  Scuola  e  allo  IUSS,  non
appartenenti ai ruoli della Scuola  e  dello  IUSS  a  decorrere  dai
cinque anni precedenti alla designazione, dei quali due designati dal
Senato accademico della Scuola su proposta del Rettore della Scuola e
sentito il Rettore dello IUSS ed uno designato dal Senato  Accademico
dello IUSS su proposta del Rettore dello IUSS e  sentito  il  Rettore
della Scuola, da individuarsi fra personalita' italiane  o  straniere
in possesso di comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di
un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una  necessaria
attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.  I  curricula
dei consiglieri saranno resi pubblici sul sito internet della  Scuola
e dello IUSS; 
      e) un allievo della Scuola eletto  ogni  due  anni  secondo  le
modalita' previste nel relativo regolamento generale; 
      f) un allievo dello IUSS eletto ogni due anni tra  gli  allievi
dei  Corsi  ordinari  secondo  le  modalita'  previste  nel  relativo
regolamento generale. 
    3. Per ciascun triennio successivo a quello di cui al comma 2 del
presente articolo, spetta al Senato  accademico  della  Scuola  e  al
Senato accademico di IUSS in seduta congiunta determinare il numero e
le modalita' di nomina dei Consiglieri esterni da un minimo di due ad
un massimo di quattro. 
    4. Nelle sedute congiunte dei Senati accademici della Scuola e di
IUSS le delibere sono assunte a maggioranza ed i voti sono  ponderati
di modo che ad ognuno dei due Senati sia  assegnata  una  percentuale
del 50%. 
    5. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto  dal  Presidente
del Consiglio di amministrazione il  cui  voto  prevale  in  caso  di
parita'. La seduta  e'  valida  con  la  presenza  della  maggioranza
assoluta dei componenti. 
    6. Il Consiglio di  amministrazione  dura  in  carica  tre  anni.
Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un  consigliere,  il
nuovo componente verra' proposto nell'ambito della  stessa  categoria
di appartenenza secondo le modalita'  di  cui  sopra  e  rimarra'  in
carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. 
    7.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  in   seduta
ordinaria, secondo un calendario congiuntamente stabilito  all'inizio
di ogni anno solare dal Presidente del Consiglio di amministrazione e
dai Rettori  della  Scuola  e  di  IUSS.  Il  Consiglio  puo'  essere
convocato in seduta straordinaria quando: 
      a)  il  Presidente  lo  ritiene  opportuno   in   presenza   di
circostanze  urgenti  ovvero  quando   l'andamento   della   gestione
federativa lo richiede; 
      b) almeno un terzo dei componenti ne fanno  richiesta  motivata
scritta al Presidente. 
    8. Le sedute del Consiglio di amministrazione  possono  svolgersi
per audio conferenza o  videoconferenza;  la  riunione  si  considera
tenuta nel luogo in cui si  trova  il  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione. 
    9. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o
piu' componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire
a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Consiglio puo'  invitare
soggetti afferenti ad una delle due Istituzioni  a  partecipare  alle
sedute assumendo la veste di «uditore». 
    10. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti a piu'
di tre sedute tenutesi nel corso di un anno  solare  sono  dichiarati
decaduti con decreto a firme  congiunte  del  Rettore  Scuola  e  del
Rettore IUSS. 
 
                            Art. 21-bis. 
 
 
               Consiglio di amministrazione - Funzioni 
 
    1.  Nel  rispetto  dell'autonomia   scientifica,   gestionale   e
amministrativa degli Enti federati e delle linee di  indirizzo  poste
dai rispettivi Senati accademici,  il  Consiglio  di  amministrazione
esercita per la Scuola e lo IUSS le seguenti funzioni: 
      a) delinea un indirizzo di sviluppo  strategico,  anche  tenuto
conto delle relazioni periodiche  dell'International  Advisory  Board
delle due Istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e
dello IUSS l'adozione di azioni finalizzate allo scopo; 
      b)  favorisce  l'armonizzazione  dei  programmi  triennali   in
un'ottica di massima collaborazione scientifica e didattica tra i due
Enti federati; 
      c) delinea politiche di dialogo congiunte con  il  MIUR  e  gli
altri Ministeri di riferimento; 
      d) in coordinamento con i Collegi di  disciplina,  esercita  la
competenza disciplinare relativamente  ai  professori  e  ricercatori
della Scuola e dello IUSS, ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  n.
240/2010; 
      e) svolge qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita
dai Senati accademici della Scuola e dello IUSS. 
    2. Relativamente alla Scuola, il  Consiglio  di  amministrazione,
quale organo di  programmazione,  indirizzo  strategico  e  controllo
nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale: 
      a) approva gli atti di programmazione di cui all'art. 16  e  ne
verifica il rispetto anche in merito  alla  sostenibilita'  economica
delle proposte di chiamata dei docenti; 
      b)  effettua  il  monitoraggio  del   Piano   di   orientamento
strategico e del Programma triennale e  verifica  periodicamente  gli
obiettivi raggiunti; 
      c) esegue il monitoraggio e la vigilanza  sulla  sostenibilita'
finanziaria delle attivita'  della  Scuola  anche  sulla  base  delle
relazioni del Nucleo di valutazione,  del  Collegio  dei  Revisori  e
degli altri organismi di controllo; 
      d) si esprime sulla gestione,  sull'attivita'  didattica  e  di
ricerca limitatamente agli aspetti economici e gestionali  e  formula
osservazioni e proposte  al  Senato  accademico,  ai  Consigli  delle
Classi accademiche e agli Istituti; 
      e)  su  proposta  del  Rettore  e  previo  parere  del   Senato
accademico, per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di
programmazione triennale e trasmette copia del bilancio di previsione
annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti; 
      f) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del
Rettore, sentito il parere del Senato accademico; 
      g)  adotta  il  regolamento  di  amministrazione,   finanza   e
contabilita' ed esprime parere  sui  regolamenti  di  competenza  del
Senato accademico; 
      h) delibera, su proposta del  Senato  accademico,  l'assunzione
del personale docente e ricercatore  di  cui  al  comma  3  lett.  b)
dell'art.  24  della  legge  n.  240/2010,  previa   verifica   della
conformita' con la programmazione triennale  e  della  sostenibilita'
economica; 
      i) verifica la  sostenibilita'  economica  delle  delibere  del
Senato accademico in materia di istituzione, attivazione, modifica  o
soppressione di corsi di perfezionamento  (PhD)  e  di  dottorato  di
ricerca, di laurea magistrale e di corsi master universitari di  I  e
di II livello, di alta formazione e formazione continua,  nonche'  di
sedi e strutture didattiche e scientifiche; 
      j) puo',  nell'interesse  della  Scuola  e  sentito  il  Senato
Accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno  il  nulla
osta a svolgere incarichi o ad assumere cariche in  enti  pubblici  o
privati funzionali allo sviluppo di progetti  di  formazione  e/o  di
ricerca, di particolare significato per le attivita' della Scuola. 
 
                              Art. 22. 
 
 
    Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola 
 
    1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della  Scuola
ha un ruolo primario nell'ambito della federazione tra la Scuola e lo
IUSS, egli sovraintende a tutti gli  aspetti  che  sono  collegati  a
detta federazione, in stretto coordinamento con i Rettori  delle  due
Istituzioni. 
    2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della  Scuola
e' eletto, previa proposta congiunta del Rettore della Scuola e dello
IUSS, con voto ponderato dal Senato accademico  della  Scuola  e  del
Senato accademico di IUSS in seduta congiunta, secondo le  previsioni
del comma 4 dell'art. 21 del  presente  Statuto,  quale  personalita'
esterna alla Scuola ed allo IUSS in possesso di comprovate competenze
ed esperienze in campo gestionale, scientifico e culturale di rilievo
nazionale o internazionale. 
    3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della  Scuola
e'   nominato   con    decreto    del    Ministro    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca; il mandato dura tre anni. 
    4. Il Presidente nelle funzioni di Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione: 
      a) promuove, d'intesa  con  i  Rettori  delle  due  Istituzioni
federate, collaborazioni con enti locali, nazionali, e internazionali
e con altri organismi pubblici  e  privati  al  fine  di  favorire  e
sostenere lo sviluppo della federazione tra la Scuola e lo IUSS; 
      b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione su ordine
del giorno formulato congiuntamente ai Rettori della Scuola  e  dello
IUSS; 
      c)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  demandategli  dal
Consiglio di amministrazione e dai  regolamenti  della  Scuola  e  di
IUSS. 
    5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione  e'  sostituito
dal Rettore piu' anziano nel relativo ruolo,  qualora  per  qualsiasi
causa sia impossibilitato ad esercitare tali funzioni. 
    6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione nelle  funzioni
di Presidente della Scuola, in stretto collegamento  con  il  Rettore
della Scuola, esercita una funzione  propositiva  e  di  monitoraggio
relativamente alla gestione delle attivita' di formazione, ricerca ed
internazionalizzazione, nel rispetto delle disposizioni del  presente
Statuto. E' sostituito dal Rettore della Scuola, in caso di  assenza,
impedimento o vacanza della carica superiore a tre mesi. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                          Classe accademica 
 
    1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987
n. 41,  le  Classi  accademiche  di  Scienze  sociali  e  di  Scienze
sperimentali e applicate. 
    2. La Classe accademica di  Scienze  sociali  comprende  le  aree
scientifiche  di:   Scienze   economiche   e   manageriali,   Scienze
giuridiche, Scienze politiche. 
    3. La Classe accademica di Scienze sperimentali comprende le aree
scientifiche di: Ingegneria industriale e dell'informazione;  Scienze
agrarie e biotecnologie vegetali; Scienze mediche. 
    4. Afferiscono ad una delle Classi accademiche, in ragione  delle
rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, i  professori
ed  i  ricercatori  della  Scuola  gli  allievi  ed  i  professori  a
contratto. 
    5. Sono aggregati alla  Classe  accademica  di  Scienze  Sociali,
relativamente alle questioni di loro interesse,  i  collaboratori  ed
esperti linguistici. 
    6. Il Senato accademico delibera l'aggregazione  dei  docenti  ad
una delle due Classi accademiche, nel caso di  inquadramenti  diversi
dalla normale articolazione o di inquadramenti in  aree  scientifiche
non presenti nell'ordinamento della Scuola. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                  Consiglio della Classe accademica 
 
    1. Il Consiglio della Classe accademica e' composto da: 
      a) il Preside della Classe accademica; 
      b) i Professori ordinari e associati; 
      c) un Rappresentante dei ricercatori per ogni area scientifica; 
      d) due Rappresentanti degli  allievi  ordinari  per  ogni  area
scientifica. 
    2. I membri di cui  alle  lettere  c)  e  d)  sono  eletti  dalle
rispettive categorie, secondo le modalita' previste  dal  regolamento
generale. 
    3. I membri di cui alla lettera d) durano in carica due anni. 
    4.  Su  invito  del  Preside  possono   partecipare,   con   voto
consultivo, al Consiglio della Classe accademica di Scienze  sociali,
i collaboratori ed esperti linguistici. 
    5. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore ordinario
piu' giovane in ruolo. 
    6. I Consigli delle Classi accademiche  coordinano  le  attivita'
didattiche delle aree scientifiche afferenti alla Classe  accademica.
In particolare: 
      a) approvano annualmente l'offerta didattica  per  gli  allievi
ordinari dei corsi  ordinari  di  I  e  II  livello,  coordinando  le
proposte degli Istituti di aree affini alla Classe; 
      b) propongono al Senato accademico  i  bandi  di  concorso  per
l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all'art. 44. 
    7. Il Consiglio di Classe accademica, oltre  ai  pareri  previsti
dal presente Statuto, puo' proporre al Rettore, al Senato  accademico
e al Consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta  rilevante
per il coordinamento degli  Istituti  e  lo  sviluppo  della  ricerca
interdisciplinare. 
 
                              Art. 29. 
 
 
            Preside del Consiglio della Classe accademica 
 
    1. Il Preside e' eletto dal Consiglio della Classe accademica tra
i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e  nominato
con decreto del Rettore; dura  in  carica  tre  anni  e  puo'  essere
rinnovato una sola volta. Puo' nominare un Vice-Preside scelto tra  i
docenti che afferiscono alla Classe. 
    2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di  Classe,  dirige
la   Classe,   sovraintende   alle   responsabilita'   dei   docenti,
all'organizzazione e allo svolgimento delle  attivita'  didattiche  e
tutoriali  rivolte  agli  allievi  ordinari,esercitando  le  funzioni
attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e  dando  attuazione  alle
delibere del Consiglio della Classe accademica. 
 
                              Art. 43. 
 
 
                               Titoli 
 
    1. La Scuola rilascia il titolo di Licenza agli allievi  ordinari
che abbiano seguito i corsi  integrativi  di  I  livello  e  superato
l'esame di licenza nei  termini  e  con  le  modalita'  definite  dal
Regolamento Didattico. 
    2. La Scuola  rilascia  il  titolo  di  Licenza  Magistrale  agli
allievi ordinari che  abbiano  seguito  i  corsi  integrativi  di  II
livello e superato l'esame di licenza magistrale nei termini e con le
modalita' definite dal Regolamento Didattico. 
    3.  La  Scuola  rilascia   il   titolo   di   Laurea   Magistrale
congiuntamente ad un altro ateneo agli studenti che abbiano  compiuto
il relativo corso di studi, istituito al  proprio  interno  ai  sensi
dell'art. 39 del presente Statuto. 
    4. La Scuola rilascia il titolo di Philosophiae Doctor  (PhD)  di
cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210  agli  allievi  che
abbiano compiuto il relativo corsi  di  studi  di  perfezionamento  o
dottorato di ricerca di  durata  almeno  triennale,  salvo  specifica
disposizione di legge. 
    5. La Scuola rilascia il titolo di Master universitario di  primo
o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con  profitto  il
relativo percorso di studi. 
    6. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 3 del  presente
Statuto  e'  disciplinato  dal  regolamento,  in  conformita'   della
legislazione vigente. 
 
                              Art. 45. 
 
 
               Studenti dei corsi di laurea magistrale 
 
    1. Sono studenti dei corsi di laurea magistrale  istituiti  dalla
Scuola, ai sensi dell'art. 3, lettera c), coloro che sono iscritti  e
frequentano  i  corsi  di  insegnamento  previsti   nel   regolamento
didattico dei corsi di studi. 
    2. Fatto salvo il comma 3 dell'art.  44,  il  Senato  accademico,
sentito il Consiglio di amministrazione, puo' deliberare di mettere a
disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare  indennita'
di alloggio agli studenti suddetti, secondo criteri  e  modalita'  da
stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilita' degli stessi tra
le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi. 
 
                              Art. 57. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    Al fine di realizzare il  giusto  coordinamento  delle  attivita'
previste  dall'Accordo  federativo  tra  la  Scuola  e  lo  IUSS,  il
Presidente  della  Scuola  pro  tempore,  nominato  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 80  del
4  febbraio  2014,  riveste  anche  le  funzioni  di  Presidente  del
Consiglio di amministrazione e durera' in carica sino  alla  scadenza
del mandato del Consiglio di amministrazione di  cui  all'art.  21  e
2-bis del presente Statuto.