Art. 2 1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, sono regolati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con riferimento al medesimo Dipartimento, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella D, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualita' successive. 3. Per la regione Siciliana la regolazione di quanto dovuto all'erario a seguito delle compensazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto e' effettuata dalla stessa Regione con versamento al cap. 2368 - articolo 06 (capo X) dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, al recupero di quanto spettante all'Erario si provvede tramite corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per la registrazione. Roma, 16 marzo 2015 Il direttore generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Fumero Il capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri Marconi