Art. 10 Aliquota e massimale 1. Alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 15% del costo eleggibile delle opere audiovisive ammissibili ai benefici previsti nel presente decreto, fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.